Liquidazioni IVA trimestrali: sciolti i dubbi

Liquidazioni IVA trimestrali? Sciolti finalmente i dubbi manifestati da più parti sul corretto ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella c.d. legge di stabilità 2012.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio 2012, ha chiarito infatti l’ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della Legge n. 183/2011 (cosiddetta legge di stabilità 2012) che prevede che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata“.

Viene precisato che ai fini della determinazione dei limiti di 400 mila euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni) e 700 mila euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) che consentono ai contribuenti Iva di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale, continua a rilevare esclusivamente il parametro del volume d’affari (costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno) e non l’ammontare dei ricavi come si poteva inizialmente ipotizzare dalla lettura della norma.

I contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la liquidazione Iva trimestrale devono effettuare il versamento del conguaglio entro la data del 16 marzo dell’anno successivo con la maggiorazione dell’1% oppure entro il termine di pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale unificata con maggiorazione dell’1% e dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo.

La risoluzione precisa che nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento di cui al comma 2 dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999 è elevato a 700 mila euro relativamente a tutte le attività esercitate.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si sono resi necessari a seguito del disallineamento normativo venutosi a creare tra il comparto IVA e quello redditi a seguito dell’innalzamento della soglia dei ricavi entro i quali è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (cosiddetto decreto sviluppo).

Con l’articolo 7, comma 2, lettera m) del citato decreto, si legge sempre nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, era stato modificato il contenuto dell’articolo 18 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, prevedendo l’innalzamento delle soglie di accesso al regime di contabilità semplificata da 309.874,14 euro a 400.000,00 euro per le imprese che prestano servizi e da 516.456,90 a 700.000,00 euro per le imprese che svolgono altre attività.

Erano rimasti inalterati invece i limiti di volume d’affari di cui all’articolo 7 del DPR n. 542 del 14 ottobre 1999, che consentono ai contribuenti di dimensioni minori di effettuare le liquidazioni ed i versamenti Iva con periodicità trimestrale anziché mensile.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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