Mai più contanti per acquisti e buste paga per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il decreto Salva Italia (art. 12 D.L. 201/2011) ha abbassato la soglia di riferimento entro la quale è possibile pagare in contanti.
Nel dettaglio le misure che stanno diventando pienamente operative non senza disagi e problematiche irrisolte.
Divieto di usare il contante a partire da mille euro. Si tratta di una misura che coinvolge tutti e riguarda ogni tipo di pagamento. Infatti la norma vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancario o postale al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiori a 1.000 euro.”
In altri termini:
• per ogni operazione fino a 999,99 euro è possibile pagare in contanti;
• per somme superiori è necessario optare per mezzi di pagamento cosiddetti tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifici e similari);
• è possibile frazionare l’importo purché tali frazionamenti non siano artificiosi (cioè al solo scopo di eludere la normativa), previsti dagli usi commerciali e pattuiti dalle parti.
• resta salvo il potere degli organi verificatori di valutare “caso per caso” la violazione del divieto.
La norma è operativa dal 6 dicembre 2011 (art. 12, comma 1, D.L. 201/2011) ma le sanzioni risultano concretamente applicabili per le violazioni commesse dal 1° febbraio scorso. E’ da sottolineare che la sospensione delle sanzioni fino al 31 gennaio 2012 riguardano le infrazioni commesse per operazioni tra i 1.000,00 e i 2.499,99 euro, vale a dire tra la soglia precedente e quella successiva alla modifica normativa.
Stipendi per i lavoratori pubblici e privati.
Per i cedolini paga il cui netto supera o è pari a 1.000 euro, i datori di lavori devono provvedere con un bonifico bancario o consegnare al lavoratore un assegno bancario o circolare.
Alcune precisazioni:
• non è consentito, in questo caso, ricorrere alla divisione della retribuzione in diverse quote (acconti e saldo) singolarmente non superiori a euro 999,99;
• nel caso di accredito bancario è opinione diffusa che il dipendente non debba essere necessariamente intestatario del conto;
• si ritiene, inoltre, che il dipendente non sia obbligato a comunicare gli estremi di un conto corrente al datore di lavoro. In quest’ultimo caso, se il lavoratore non accetta il bonifico, la soluzione è quella di consegnare un assegno.
Anche in questo caso la norma è in vigore dal 6 dicembre 2011 e saranno pienamente operative dal prossimo 7 marzo.
Pensioni oltre i mille euro.
Il pagamento delle pensioni per cassa a partire da mille euro non sarà più possibile. I pensionati interessati da questa misura dovranno munirsi di canale alternativo per incassare l’assegno previdenziale (conto corrente, libretto postale, INPS card). La norma dispone il pagamento per contanti fino al 6 marzo 2012. Dal giorno successivo entrerà in vigore la norma in oggetto con l’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi diversi dal contante. In queste settimane si va diffondendo la INPS card che consente ai pensionati di prelevare le somme necessarie direttamente presso gli sportelli delle Poste senza l’addebito di alcuna commissione. Una modalità che non modifica le abitudine del pensionato in quanto la pensione transita dall’INPS card e poi viene prelevata. L’unico adempimento sarà rappresentato dall’attivazione di questa carta.
Libretti al portatore.
I libretti al portatore in circolazione con un saldo superiore al limite devono essere regolarizzati entro il 31 marzo 2012 mediante estinzione oppure trasformazione in libretti nominativi.
Prelevamenti e depositi bancari oltre i 1.000 euro. La limitazione dell’uso del contante non trova limiti in caso di versamento e prelevamento per valori oltre i mille euro. E’ l’importante chiarimento pervenuto dal MEF e dall’ABI, che con due circolari, hanno chiarito la regolarità dei prelevamenti e versamenti oltre la soglia indicata. Infatti succedeva spesso che gli operatori bancari chiedessero ai correntisti di sottoscrivere un modello al fine di acquisire le informazioni necessarie per comprendere come il denaro prelevato sarebbe stato impiegato. Oppure, in caso di versamento, l’operatore chiedeva la fonte di provenienza di quel denaro. Il motivo era legato al fatto che si riteneva superato il limite stabilito con il conseguente obbligo di comunicare il fatto agli organi competenti. Le circolare dell’ABI dell’11 gennaio e quella del MEF del 16 gennaio hanno chiarito che le operazioni di prelevamento e versamento bancario non danno luogo ad alcun trasferimento di denaro che di fatto rimane nella disponibilità del medesimo soggetto. Va da sé che in caso di prelevamenti e versamenti continui, ripetuti e di ammontare ingente, tali da generare il sospetto di trovarsi di fronte a operazioni ad elevato rischi di riciclaggio, l’istituto di credito dovrà segnalare l’operazione sospetta agli organi competenti.
Il caso dei pagamenti frazionati e rateali.
Dubbi interpretativi sono sorti in presenza di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia ma di ammontare complessivo superiore. La tesi prevalente è quella di ritenere ammissibile più pagamenti relativi alla stessa operazione quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti. Si tratta quindi di una valutazione che tiene conto delle prassi commerciali utilizzate e della libertà contrattuale delle parti. E’ stato anche precisato che l’avverbio “complessivamente” va inteso in un’ottica oggettiva riferibile al cumulo dei mezzi di pagamenti che configurano titoli al portatori la cui somma non può superare i 1.000 euro (è possibile quindi pagare una fattura fino a 999,99 in contanti e il resto con mezzi tracciabili). Resta salvo il potere discrezionale degli organi verificatori di valutare caso per caso se il frazionamento è stato realizzato con lo scopo di eludere il divieto imposto dalle norme in vigore.
Pesanti le sanzioni per i responsabili (dall1% al 40% dell’importo pagato oltre soglia) individuati sia nel soggetto che trasferisce che in quello che riceve. Infatti entrambe le parti devono collaborare a mantenere tracciato il movimento finanziario.
Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN