Che cosa succede se il proprio reddito non è in linea con il redditometro? Ultimamente in molti si sono posti questa domanda. Scopriamolo in questo articolo facendo il punto della situazione.
L’articolo 22 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modifiche dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, riscrive i commi da 4 a 8 dell’art. 38 DPR 29 settembre 1973 n. 600 dando vita al cosiddetto nuovo redditometro.
L’obiettivo del nuovo strumento di accertamento, come espressamente dichiarato nel citato decreto, è quello di adeguare l’accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente al nuovo contesto socio-economico, rendendolo così più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente soggetto ad accertamento.
Il redditometro rappresenta per definizione un accertamento sintetico, cioè un tipo di accertamento basato sulla capacità di spesa dei contribuenti che prende come punto di partenza l’individuazione di elementi e/o fatti economici diversi dalle fonti di reddito (contrariamente a quanto avviene con l’accertamento analitico).
Le principali voci di spesa su cui si basa il redditometro fanno capo alle seguenti categorie:
• abitazioni: in base alla situazione attuale occorre specificare le informazioni relative agli immobili posseduti in proprietà, affitto o altro titolo e i dati ad essi afferenti come la superficie in metri quadrati, il tipo di abitazione, la percentuale di possesso, etc…;
• mezzi di trasporto: con particolare riferimento ad autoveicoli, minicar, caravan, moto, barche e aeromobili posseduti;
• assicurazioni e contributi: vengono richiesti l’ammontare dei premi e contributi versati per le assicurazioni RC, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, contributi obbligatori, volontari e previdenza complementare;
• istruzione: vanno indicate le spese relative ad asili nido, scuole per l’infanzia, scuole primarie e secondarie, università, soggiorni all’estero, scuole di specializzazione e master;
• tempo libero e cura della persona: vengono richieste le spese complessivamente pagate nell’anno relativamente ad attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti pay-tv, giochi on line, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, spese per viaggi, centri benessere e servizi per la cura della persona;
• altre spese: vengono richieste le spese sostenute nell’anno relativamente ad oggetti d’arte o antiquariato, gioielli preziosi, donazioni in denaro, assegni periodici corrisposti al coniuge, spese mediche, spese veterinarie;
• investimenti e disinvestimenti: spese sostenute nell’anno relativamente all’acquisto di fabbricati, terreni, imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazioni, fondi ed altri titoli diversi.
Per tutte le voci di spesa qui sopra considerate, il contribuente dovrà conservare i relativi documenti di spesa ed istituire un mini dossier personale. Il che non è molto semplice, perchè trattandosi di documenti di spesa personali ed il più delle volte non detraibili dalla dichiarazione dei redditi, difficilmente il contribuente avrà conservato la documentazione.
Per i commercialisti ed i consulenti incaricati dai loro clienti di adempiere all’obbligo dell’invio dei dati richiesti dal redditometro all’Agenzia delle Entrate arrivano così i primi disagi.
Poiché, come abbiamo già detto, non si tratta di dati da estrapolare dalla contabilità di imprese e lavoratori autonomi, occorreranno tempi più lunghi e diverse riunioni con i clienti di quelle che normalmente occorrono per simili operazioni condotte in passato (studi di settore ad esempio).
Per questo motivo professionisti e associazioni di categoria dovranno muoversi con congruo anticipo per sensibilizzare i clienti a prepararsi per tempo a questo nuovo adempimento che li costringerà a setacciare le abitudini di spesa dei singoli, valutandone la congruità con i redditi dichiarati.
Il fisco infatti, con i dati ricevuti analizzerà se il rapporto tra reddito dichiarato e capacità di spesa è compatibile con il tenore di vita familiare.
Nel caso in cui lo scostamento è lieve il fisco non interviene, ma se lo scostamento è ben oltre il 20% allora il fisco chiederà spiegazioni, convocando il contribuente per un contraddittorio. Nel caso di grave scostamento il fisco si attiverà con controlli mirati e facendo scattare un accertamento vero e proprio.
La funzione principale del redditometro, ricordiamo, è quella che mira ad invitare il contribuente ad adeguare il proprio reddito al livello che verrà identificato dal software del redditometro.
È pur vero però che, poiché le variabili che entrano in gioco nell’applicazione del redditometro sono diverse, non può certo realizzarsi la semplice regola che a maggiori spese devono corrispondere necessariamente maggiori redditi del contribuente.
L’auspicio è che il nuovo redditometro costituisca solo uno degli elementi su cui si fonda l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e non l’unico elemento così come avviene con gli studi di settore.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN