In tema di ristrutturazione edilizia, vediamo in questo articolo le modifiche al modello 730 per l’inserimento delle informazioni relative all’inizio dei lavori e gli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.
Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
Il modello 730/2012 è stato opportunamente modificato introducendo una nuova colonna (colonna 10 nella Sezione III A) e una nuova Sezione (III B) che consente l’inserimento di alcune informazioni in luogo della comunicazione di inizio lavori.
Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi (righi da E51 a E53):
• i dati catastali identificativi dell’immobile;
• gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore;
• gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Il contribuente deve, inoltre, conservare ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
La colonna 10 della Sezione III A deve essere compilata nel caso di interventi iniziati nel 2011. Per tali interventi deve essere compilata anche la Sezione III-B del quadro E, relativa ai dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36 per cento.
In questa colonna si indica il numero progressivo che identifica l’immobile oggetto degli interventi.
Nel rigo E51 della Sezione III B, colonna 1 (N. d’ordine immobile), il contribuente indica il progressivo “1” che identifica l’immobile oggetto degli interventi, (stesso progressivo indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E). Per l’intervento in esame, si precisa che il contribuente ha inviato, prima dell’inizio lavori, la Comunicazione al Centro Operativo di Pescara; di conseguenza, non inserisce i dati catastali dell’immobile e barra la seconda colonna (C.O. Pescara).
Nel rigo E52 della Sezione III B, al contrario, il contribuente indica:
• a colonna 1 (N. d’ordine immobile) il progressivo “1” che identifica l’immobile oggetto degli interventi, (stesso progressivo indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E);
• a colonna 3 il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale;
• a colonna 4 “T” se l’immobile è censito nel catasto terreni; “U” se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano;
• a colonna 5 “I” se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare) o “P” se si tratta di porzione di immobile;
• a colonna 6 le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”;
• a colonna 7 il numero di foglio indicato nel documento catastale;
• a colonna 8 il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
• a colonna 9, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN