Riassumiamo brevemente quali sono le sanzioni applicate in caso di violazioni fiscali relative ai modelli INTRA.
È l’art.11 c.4 del D.Lgs. 471/1997 che sanziona le violazioni relative ai modelli Intrastat.
In caso di omessa presentazione degli elenchi, la sanzione prevista va da Euro 516,00 a Euro 1.032,00 per ciascun elenco; se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, la sanzione si riduce della metà.
In caso di correzione di dati inesatti o di integrazione di dati, sempre entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, la sanzione non è applicata.
In caso di omessa presentazione degli elenchi, la regolarizzazione della violazione, che non è intesa quale violazione formale, può avvenire con lo strumento del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00 (1/8 di 516,00).
La sanzione è corrisposta in F24 con il codice tributo 8911; dovrà essere indicato quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.
Riassumendo:
Violazione | Sanzione |
Omessa presentazione | Da 516,00 a 1.032,00 |
Tardiva presentazione entro 30 gg. richiesta dall’ ufficio | Da 258,00 a 516,00 |
Tardiva presentazione con ravvedimento operoso | 64,00 |
Dichiarazione incompleta o irregolare | Da 516,00 a 1.032,00 |
Regolarizzazione entro 30 gg. richiesta dall’ ufficio o spontanea | Nessuna |
Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art.12 del D.Lsg. 472/97 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata di un quarto del doppio.
In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo un terso della sanzione richiesta.
Ricordiamo anche le sanzioni applicabili in fase di accertamento e relative ai dati riepilogati ai soli fini statistici (natura della transazione, nomenclatura combinata, massa netta, unità supplementare, ecc.).
Tali violazioni sono sanzionate dall’art.11 del D.Lgs. 322/1989, ridotte della metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di correzione o integrazione da parte degli Uffici competenti.
Riassumendo:
Violazione | Sanzione |
Omissione o inesattezza dei dati indicati | Da 516,00 a 5.164,00 – società/enti Da 206,00 a 2.065,00 – persone fisiche |
Omissione o inesattezza dei dati indicati a seguito di richiesta dell’Ufficio | Da 258,00 a 2.582,00 – società/enti Da 103,00 a 1.032,00 – persone fisiche |
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN