Con l’entrata in vigore del DL Semplificazione, è ammesso per le Società sostituire immediatamente il collegio sindacale con il sindaco unico?
Ci sono differenze per la nomina del sindaco unico tra Spa e Srl?
Occorrerà recarsi dal notaio per la modifica dell’organo di controllo?
Il sindaco unico svolgerà obbligatoriamente anche la funzione di revisore legale?
Sono queste le domande più frequenti che si stanno ponendo società e professionisti dopo la pubblicazione del decreto legge n. 5 del 2012, anche conosciuto come decreto semplificazione nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio.
Detto che la nuova normativa sui controlli in Srl e Spa non brilla per chiarezza, con conseguenti difficoltà nelle prime applicazioni, vediamo di dare risposta agli interrogativi posti in premessa
Le nuove disposizioni dell’art. 35 del decreto semplificazioni in commento, non sono concretamente operative a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 10 febbraio 2012. L’efficacia delle norme, infatti, deve fare i conti con l’inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali sancito dagli artt. 2400 e 2401 del c.c.
In altri termini, l’organo collegiale è deputato dalla legge a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del suo mandato, ossia fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo alla terza annualità della carica.
In pratica, i primi collegi che potrebbero essere soggetti a modifica, nel senso dell’opzione verso la nomina del sindaco unico, sono gli organi nominati nelle assemblee 2009.
E questa tempistica è la medesima sia con riferimento alle Spa che alle Srl.
Analizziamo ora invece le differenze per la nomina dell’organo monocratico tra Spa e Srl
S.p.a.: Le nuove disposizioni dell’art. 35 del decreto prevedono l’attribuzione, nelle società per azioni, delle funzioni del collegio sindacale ad un sindaco unico quando:
• ricorrano le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata (condizioni sancite espressamente nell’articolo 2435 bis del codice civile);
• sia specificatamente previsto dallo statuto.
Sono state eliminate le condizioni che facevano riferimento al patrimonio o ai ricavi inferiori al milione di euro.
Il riferimento alla previsione statutaria sancito dall’art. 2397, 3° co. ci pone di fronte un nuovo interrogativo: è necessario modificare gli attuali statuti per consentire l’applicazione delle nuove norme sul sindaco unico a partire dalla prima epoca di rinomina utile?
Si può ritenere che laddove gli statuti definiscano espressamente la composizione numerica dell’organo di controllo a carattere collegiale, siano queste previsioni a prevalere, pertanto chi vorrà introdurre il sindaco unico dovrà ricorrere al notaio.
Negli statuti che nulla dispongano o che prevedano un rinvio generico alle norme di legge sarà possibile inserire l’organo monocratico senza ricorrere al notaio, salvo però la verifica della condizione dei limiti per il bilancio in forma abbreviata, altrimenti l’organo rimane comunque collegiale.
S.r.l.: Innanzitutto si ricorda che le Srl sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo quando:
• hanno un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro;
• il bilancio supera, per due esercizi consecutivi, due dei limiti del bilancio in forma abbreviata;
• controllano una società, a sua volta tenuta al controllo legale dei conti;
• sono tenute alla redazione del bilancio consolidato.
L’art.. 2477, 1° co., recita: “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri… la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”
Le modifiche introdotte nelle S.r.l. riguardano quindi non solo la numerosità dei componenti dell’organo di controllo ma addirittura anche le funzioni dello stesso.
Nella Srl non è anzitutto specificato se il sindaco unico debba essere un revisore legale, ma la risposta affermativa dovrebbe desumersi dal fatto che alla Srl si applica la disciplina delle Spa, ove è detto che il sindaco unico deve essere un revisore. Di conseguenza a meno che lo statuto stabilisca diversamente nelle Srl il sindaco sarà monocratico e dovrà espletare sia il ruolo di revisore contabile che di verificatore della gestione.
Il sindaco unico, pertanto, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori.
Non è poi chiaro quali siano i compiti del revisore in caso di nomina alternativa a quella dell’organo sindacale: se è “normale” che il sindaco faccia il revisore, che il revisore faccia anche il sindaco è un’affermazione senza precedenti.
Viene da chiedersi se il revisore nominato in alternativa all’organo sindacale abbia senz’altro anche i compiti del sindaco oppure se, per raggiungere questo risultato, occorra un’esplicita previsione statutaria in tal senso.
Infine potrebbe ritenersi dalla lettera della legge, che siano applicabili alle S.r.l., le disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.a., nel senso di nomina del collegio in virtù del sindaco unico al superamento del limite per il bilancio abbreviato.
Autore: Davide Giampietri – Centro Studi CGN