Dal 1° Luglio 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il relativo documento.
Dal momento che la Commissione consultiva permanente non ha ancora emanato le linee guida relative alla valutazione dei rischi, la data del 30 giugno 2012 rappresenta l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
Dal 1 luglio 2012, a meno che nel frattempo non venga elaborato il decreto Interministeriale contenete le procedure standardizzate, ma ciò appare poco probabile, anche le aziende che occupano non più di 10 lavoratori dovranno dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elaborato secondo i seguenti criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico.
Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (nel caso fosse presente), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
È possibile concludere che l’obbligo di elaborazione del DVR esteso anche alle attività che non superano i 10 lavoratori coinvolgerà il Professionista su due fronti:
- da un lato, sarà tenuto a fornire la propria consulenza in materia di sicurezza sul lavoro alle aziende da lui gestite, soprattutto nel caso dei Consulenti del Lavoro;
- dall’altro, nel caso non lo avesse già fatto, dovrà elaborare il documento di valutazione dei rischi riguardante la propria azienda in quanto datore di lavoro.
Autore: Sara Leon – Centro Studi CGN