Da mercoledì 21 marzo è possibile iscriversi fra i possibili beneficiari del 5 per mille 2012. A riassumere tutti i dettagli della procedura d’iscrizione, i requisiti di ammissione e le principali novità dell’anno è stata la Circolare n. 10 del 20 marzo dell’Agenzia delle Entrate.
La Circolare sopra citata ribadisce che il cinque per mille dell’Irpef può essere destinato alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria ;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
All’elenco di cui sopra, l’art. 23 comma 46 del D.L. n. 98/2011 ha aggiunto, tra le attività che possono beneficiare del contributo, quelle di “tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici”.
Le domande per essere ammessi al “riparto della quota del cinque per mille” devono essere inviate esclusivamente con procedura online, tramite Fisconline o Entratel.
Gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche avranno tempo sino al 7 maggio 2012 utilizzando i modelli del sito dell’Agenzia delle Entrate per la domanda d’iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva da allegare.
Per gli enti di ricerca scientifica, la scadenza è invece prevista per il 30 aprile 2012 e il sito di riferimento per i modelli di domanda non sarà quello dell’Agenzia delle Entrate, bensì quello del MIUR. All’interno della Circolare n. 10 sono riportate delle tabelle aggregate per tipologia di soggetti con l’indicazione delle scadenze per i diversi adempimenti.
Una grande novità introdotta dall’art. 2 comma 2 del D.L. n. 16/2012 è quella secondo la quale viene concessa la possibilità di partecipazione al riparto anche ad enti i quali, pur non avendo assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo, abbiano comunque i requisiti sostanziali.
La partecipazione è possibile per gli enti che provvedono a sanare la situazione presentando la domanda di iscrizione ed effettuando le successive integrazioni documentali entro il termine massimo del 30 settembre.
Nello specifico, si tratta di soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva entro i termini stabiliti, oppure di soggetti che, pur avendo presentato in tempo la dichiarazione sostitutiva, hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
Per usufruire di tale “sanatoria” sarà necessario versare la sanzione minima prevista dall’ art.11 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997, pari a 258,00 euro.
Gli elenchi dei soggetti ammessi/esclusi saranno gestiti, oltre che dall’Agenzia delle Entrate, da tutte le altre amministrazioni coinvolte: il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, quello della Salute e il CONI.
Infine la Circolare specifica che “i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego.
Il rendiconto deve essere trasmesso alla amministrazione competente all’erogazione del contributo, che provvede ad effettuare i controlli. Le regole circa le modalità per la rendicontazione del contributo del cinque per mille sono stabilite dall’articolo 12 del DPCM 23 aprile 2010”.
Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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