Come ottenere la detrazione per il risparmio energetico

Le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi natura catastale, anche rurale, sostenute nell’anno 2011 e/o negli anni 2008, 2009 e 2010, fruiscono di una detrazione d’imposta del 55% non cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (es. la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).

Le tipologie di interventi previste riguardano la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro di edifici esistenti, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Possono fruire delle detrazione coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico ed i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

Fruiscono della detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le relative fatture siano a lui intestate.

Per ottenere la detrazione per le spese sostenute per il risparmio energetico occorre aver acquisito la seguente documentazione:
–    fattura con l’indicazione del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
–    asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
–    attestato di certificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato al termine dei lavori;
–    scheda informativa sugli interventi realizzati con i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito, il risparmio di energia che ne è scaturito, il costo comprensivo delle spese professionali e l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

I dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o nell’attestato di qualificazione energetica e nella scheda informativa relativa agli interventi realizzati devono essere trasmessi telematicamente all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, la stessa documentazione può essere inviata all’ENEA in formato cartaceo entro il termine di 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

A questo punto, in sede di compilazione del modello 730 nei righi da E61 a E63 (Sezione IV) andranno indicati tra gli altri, i seguenti dati: le varie tipologie di intervento effettuato, l’anno in cui sono state sostenute le spese, il numero delle rate e l’ammontare della spesa sostenuta tenendo conto dei seguenti limiti:
–    181.818,18 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (la detrazione massima spettante consentita è 100.000,00 euro);
–    109.090,90 euro per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti e l’installazione di pannelli solari (la detrazione massima è 60.000,00 euro)
–    54.545,45 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (la detrazione massima consentita è 30.000,00 euro).

Tra le novità in materia, il D.L. 201/2011, meglio conosciuto come decreto Salva-Italia, ha prorogato la detrazione Irpef del 55% sugli interventi per il risparmio energetico fino alla data del 31.12.2012 a differenza della detrazione Irpef del 36% che è stata di fatto resa applicabile a regime.

E con la proroga della detrazione Irpef del 55% al 2012, l’incentivo è stato esteso anche alle spese sostenute per gli interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
www.ilcommercialistadeiprofessionisti.com