Analizziamo alcune questioni riguardanti la detraibilità delle spese mediche sostenute da familiari del dichiarante che compili il modello 730/2012.
D. Le spese mediche sostenute per i figli a carico possono essere detratte da uno solo dei genitori, anche se la documentazione della spesa è intestata al figlio?
R. Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, vale esclusivamente ai fini della ripartizione, tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico.
Per quanto riguarda le modalità di ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all’articolo 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 2, del TUIR, restano confermate le indicazioni già fornite dai precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione.
In particolare, quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.
Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
D. Le spese mediche sostenute dalla moglie a carico al 100% possono essere imputate al marito?
R. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare detraibile l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
D. Un nucleo familiare è composto dai genitori e una figlia convivente non fiscalmente a carico. La ragazza ha sostenuto nel corso dell’anno diverse spese sanitarie e non tutte potranno essere detratte per motivi di incapienza dovuti al basso reddito percepito.
I genitori hanno la possibilità di detrarre le spese sanitarie della figlia che non trovano capienza nella dichiarazione dei redditi della stessa tenendo conto che si riferiscono a visite specialistiche private, prodotti omeopatici, prodotti alimentari acquistati in farmacia per intolleranza al glutine?
R. Come indicato nelle Istruzioni Ministeriali del mod. 730, nel rigo E2 dei genitori, possono essere indicate esclusivamente le spese sanitarie sostenute a favore di un familiare non a carico affetto da patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questo dovuta.
L’art. 15, comma 2 del TUIR prevede che la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie ed entro il limite annuo di euro 6.197,48.
Nel caso in esame pertanto non riteniamo possibile la detrazione nella dichiarazione dei genitori.
Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN