Modello 730: deduzioni, detrazioni, familiari a carico e spese mediche in dettaglio

Alcune tipologie di spesa sostenute dal contribuente possono essere inserite, in sede di dichiarazione dei redditi, o come detrazioni dall’imposta o come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.

Queste agevolazioni fiscali sono contenute nel Dpr n. 917 del 22 dicembre 1986.
L’articolo 10 fornisce una elencazione degli oneri per cui il legislatore italiano ha previsto la deduzione dall’imponibile, mentre l’articolo 15 precisa le spese per le quali è prevista la detrazione dall’imposta.
Altre casistiche di oneri detraibili sono state introdotte, nel corso degli anni, da ulteriori norme legislative.

Il contribuente ha diritto alla DETRAZIONE per le  seguenti spese sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico:
– sanitarie (righi E1 e E3);
– per veicoli adattati per disabili (rigo E4);
– acquisto di cani guida (rigo E5);
– per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità permanente e non autosufficienza (rigo E12);
– di istruzione (rigo E13);
– per attività sportiva dei ragazzi (rigo E16)
– per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (rigo E17 codice 18);
– per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico (rigo E17 codice 32);
– per la frequenza di asili nido (rigo E17 codice 33).

Le spese per le quali compete la DEDUZIONE dall’imponibile anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico sono:
– contributi previdenziali ed assistenziali (rigo E21);
– contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, per la quota non dedotta da parte del familiare (rigo E26 codice 1);
– versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare per la parte non dedotta dal familiare (rigo E30).

In caso di oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, esempio i figli, è necessario distinguere se il documento è intestato al figlio stesso o se è intestato ad uno dei genitori di cui il figlio risulta fiscalmente a carico.
Nel primo caso legittimati a detrarre la spesa sono i genitori generalmente nella misura del 50% ciascuno. Nel secondo caso la detrazione compete esclusivamente al genitore cui è intestato il documento di spesa.

La suddivisione tra i genitori della detrazione per figli a carico non ha alcuna influenza sulla percentuale di suddivisione degli oneri, i genitori possono optare per una diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili sostenuti per conto dei figli fiscalmente a carico a prescindere dalla percentuale di detrazione per carichi di famiglia attribuita a ciascuno.

Qualora un genitore non usufruisca delle detrazioni per figli a carico ma intenda ugualmente  detrarre o dedurre l’ammontare della spesa sostenuta per conto di questi ultimi, è necessario che indichi nel quadro “Coniuge e familiari a carico” il codice fiscale del figlio omettendo solo l’indicazione della percentuale di detrazione spettante.

Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio ma la spesa sia stata sostenuta esclusivamente da un genitore, quest’ultimo potrà usufruire della detrazione sull’intera spesa da lui sostenuta e non solo sulla parte di sua competenza. Condizione necessaria a tal fine è annotare nel documento il nominativo del genitore che ha sostenuto l’onere.

Generalmente, gli oneri sostenuti per le persone fiscalmente non a carico non danno diritto alla detrazione o alla deduzione né in capo al soggetto che ha sostenuto l’onere né in capo alla persona nel cui interesse sono sostenute.
Eccezione a questa regola generale è rappresentata:
– dalla detrazione spettante per le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari non a carico affetti da quelle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E2);
– spese funebri (rigo E14);
– dalle spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (rigo E15);
– dalla deduzione per le spese mediche e di assistenza specifica operate nei confronti di familiari portatori di handicap (rigo E25).

Le spese sanitarie (o spese mediche) rappresentano la detrazione più diffusa nella dichiarazione dei redditi e le tipologie di oneri sono molte.

Nel corso degli anni l’Amministrazione finanziaria ha fornito molte indicazioni e in particolare sull’acquisto di medicinali la detrazione compete a condizione che la spesa sia certificata da fattura o da scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia in cui dovranno essere chiaramente indicati la natura (farmaco, medicinale, omeopatico), la qualità (nome o codice del farmaco) e la quantità dei farmaci acquistati nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario dell’acquisto.
La mancata indicazione nello scontrino fiscale o nella fattura di uno di detti elementi comporta la non detraibilità della spesa sostenuta.
Per tale motivo si ritiene che la spesa certificata dagli scontrini fiscali sia detraibile senza l’esibizione, da parte del contribuente, dell’autocertificazione.
Alcune tipologie di medicinali sono acquistabili anche presso i supermercati, le erboristerie o le cosiddette parafarmacie. Per tali acquisti il contribuente potrà ugualmente usufruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi a condizione che lo scontrino fiscale riporti i succitati elementi richiesti dalla normativa.
Non sono in ogni caso detraibili i prodotti curativi naturali (es. prodotti di erboristeria), anche se l’acquisto è avvenuto in farmacia.

Con riferimento alla natura del prodotto, le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC“, “SOP“, “Omeopatico“, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “ticket” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base (risoluzione n.10 del 17 febbraio 2010).

A seguito del Provvedimento 29 aprile 2009 del Garante della Privacy recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.40 del 30 luglio 2009, secondo cui l’indicazione della denominazione commerciale del farmaco risulta essere lesivo della riservatezza e dignità degli interessati, si è giunti alla conclusione circa la necessità di dover sostituire la denominazione del medicinale (qualità) con il numero di “autorizzazione all’immissione in commercio” (AIC).
Dal 1° gennaio 2010 sono ritenuti validi, ai fini dell’agevolazione fiscale, solo gli scontrini riportanti il codice AIC.

Il codice dei medicinali ad uso umano, che costituisce a tutti gli effetti di legge numero di autorizzazione all’immissione in commercio degli stessi, è attribuito dal Ministero della Sanità ed è riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla confezione.
Conseguentemente gli scontrini fiscali c.d. “parlanti” dovranno contenere:
– natura (medicinale o farmaco) del bene acquistato
– quantità del bene acquistato
– codice alfanumerico AIC rilevabile dal codice a barre sulla confezione
– codice fiscale del destinatario

Anche per l’acquisto di medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche o farmaci galenici) è necessario che la spesa sostenuta risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.
Se per tali medicinali la farmacia incontra difficoltà nell’emettere scontrini fiscali parlanti, è necessario ricorrere all’emissione della fattura (risoluzione n.218 del 12 agosto 2009).
Alla luce di tutto ciò, quindi, non è più possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica, che, conseguentemente, non è più necessario conservare.

Autore: Adriano Perosa – Centro Studi CGN