Nuove regole per il riporto delle perdite

Le nuove regole per il riporto delle perdite fiscali entrano di diritto da protagoniste nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.

Nel calcolo dell’IRES da stanziare nel conto economico, infatti, le perdite pregresse potranno essere utilizzate in compensazione degli utili futuri nella misura massima dell’80% degli utili stessi e l’importo delle perdite non utilizzato potrà essere riportato in avanti senza alcun limite temporale (ricordiamo che sino all’anno scorso le perdite potevano abbattere anche integralmente l’utile ma soffrivano del limite quinquennale di riporto in avanti con la sola eccezione delle c.d. perdite da start-up).

La chiusura dei bilanci 2011 appare quindi fortemente influenzata dalle nuove modalità di riporto delle perdite fiscali; le società che hanno chiuso l’esercizio con un risultato positivo, avendo perdite riportate da anni precedenti, dovranno preliminarmente calcolare l’importo recuperabile, che non potrà superare l’80% del reddito.

Con la Circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire che la norma trova applicazione già con decorrenza dall’esercizio 2011, relativamente alle perdite esposte nel Modello Unico 2011 relativo all’anno 2010 delle Società di Capitale (Modello SC).
Ciò significa che sarà possibile utilizzare in compensazione senza il limite di scadenza quinquennale, ma anche con il limite all’80% degli utili relativi agli anni dal 2011 e successivi, le perdite formatesi nell’anno 2006 e negli anni seguenti.

Il limite dell’80% non interviene se si utilizzano perdite registrate nei primi tre periodi d’imposta della società, decorrenti dall’effettivo inizio di una nuova attività; pertanto, in presenza delle cosiddette perdite da start-up, la compensazione con gli utili si potrà perfezionare sino ad annullare completamente il reddito.

Particolari opportunità si aprono per le società che hanno a disposizione perdite fiscali sia a riporto integrale che a riporto limitato; infatti, in questi casi, è stato chiarito che la società sarà libera di scegliere le priorità di utilizzo che ritiene più produttive combinando, eventualmente, le due tipologie di compensazione.

Sempre in tema di chiarimenti provenienti dall’Agenzia delle Entrate, sembra utile evidenziare come nel corso di Telefisco del 25 gennaio scorso, è stato chiarito che l’80% si applica al reddito lordo anche in presenza di ulteriori compensazioni con perdite integrali.

Da ciò appare chiaro che risulta più conveniente utilizzare prioritariamente le perdite limitate, abbattendo in tal modo l’80% del reddito, per poi coprire la differenza (il residuo 20%) con i risultati negativi formatisi nei primi tre esercizi, ottenendo di tal modo il duplice obiettivo di non pagare IRES e di mantenere ancora perdite a potenziale utilizzo integrale negli esercizi successivi.

ESEMPIO

Un esempio potrebbe aiutare a comprendere la fattispecie in esame:
–    reddito fiscale anno 2011 euro 800;
–    perdite a riporto integrale euro 400;
–    perdite a riporto limitato euro 700.
In questo caso la società farebbe bene a compensare euro 640 del reddito 2011 utilizzando le perdite a riporto limitato ed altri euro 160 prelevandole dalle perdite a riporto integrale, ottenendo in tal modo il risultato di azzerare il reddito imponibile.
A questo punto la società vedrebbe riportate a nuovo euro 60 di perdite a riporto limitato ed euro 240 di perdite a riporto integrale.

Autore: Ernesto Gatto – Centro Studi CGN