Registro Imprese: il contratto di rete

Il contratto di rete è disciplinato dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 che converte con modificazioni il D.L. febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. Vediamo in dettaglio caratteristiche del contratto di rete e modalità di iscrizione al registro imprese.

Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4-quater (iscrizione al Registro delle Imprese) il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la denominazione sociale di ogni impresa aderente alla rete;

b) l’indicazione delle attività comuni poste a base della rete e degli obiettivi di innovazione;

c) l’individuazione di un “programma di rete”, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di ingresso di altri imprenditori e le relative ipotesi di recesso;

e) (se previsto) l’organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell’organo.

Il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti (art. 4-quater).

In Italia nasce quindi finalmente la disciplina del contratto di rete, uno strumento innovativo che potrà stimolare la crescita soprattutto delle piccole e medie imprese; questo nuovo “strumento” è importante anche per le realtà di grandi dimensioni, in quanto può potenziare e sviluppare nuovi business, in ottica nazionale e internazionale.

Il contratto ha un’applicazione generale utilizzabile sia nell’ambito produttivo sia in quello distributivo; la funzione principale del contratto di rete è la definizione di regole dispositive, dunque derogabili dalle parti, attraverso le quali le imprese possono realizzare progetti industriali comuni mantenendo la propria indipendenza.

Imprese interessate

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dalla tipologia di attività svolta; sono ammesse sia le imprese residenti in Italia, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Forma del contratto

Atto pubblico o scrittura privata autenticata: è fondamentale quindi ricorrere ad un notaio.

Oggetto del contratto

Si configura in un obbligo reciproco tra le imprese aderenti al contratto di rete ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, al fine di accrescere la capacità innovativa e la competitività.

Elementi del contratto

  • L’individuazione di un programma di rete;
  • L’indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete;
  • L’individuazione dell’organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo;
  • L’istituzione di un fondo patrimoniale comune in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione (artt. 2614 e 2615 c.c.);
  • L’indicazione della durata del contratto, delle modalità di adesione di altre imprese e delle relative ipotesi di recesso.

Agevolazioni

  • Accesso al credito: poiché le imprese che si uniscono in rete sono più competitive, possono ottenere condizioni migliori; in tal caso si dovrà pensare ad una creazione di modelli di rating appositi per le reti di impresa. I grandi gruppi bancari (BNL, Unicredit, Gruppo Intesa Sanpaolo) già oggi offrono condizioni di accesso al credito privilegiate per le reti d’impresa.
  • Agevolazioni fiscali: la circolare 15/E del 14 Aprile 2011 prevede che, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota dei profitti che sarà destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l’anno successivo degli investimenti previsti dal contratto di rete (se accantonata ad apposita riserva) concorrerà alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata.

L’agevolazione potrà essere fruita in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili diretti al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

Il plafond in favore delle reti è di 48 milioni di Euro: 20 milioni per l’anno 2011, 14 milioni per l’anno 2012 e 14 milioni per l’anno 2013.

Modulistica Registro Imprese

L’evoluzione della normativa ha previsto l’aggiornamento dei moduli S2 (società) e I2 (individuali) con il quadro 30/reti di imprese: a partire quindi dal 9 marzo 2012 (ed obbligatoriamente dall’8 maggio 2012) si dovranno riportare tutte le informazioni: numero Repertorio; nome contratto di rete; codice fiscale, indicando tutte le partecipanti o almeno l’impresa di riferimento; data di scadenza; obiettivi del contratto.

Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN