Le spese mediche sostenute nell’interesse proprio o dei familiari a proprio carico sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi purché documentate da fattura o da scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”) e danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta dedotta la franchigia di Euro 129,11.
La fattura e lo scontrino fiscale parlante devono contenere la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale ed il codice fiscale del destinatario.
Giova ricordare, in riferimento alla natura dei farmaci, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
- OTC per farmaci da banco
- SOP per farmaco senza ricetta
- Farmaci di fascia C
- Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe
- Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” o analoghe.
Il cosiddetto “scontrino parlante” della farmacia ai fini della detraibilità delle spese mediche, deve indicare il codice alfanumerico AIC e non più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati.
Il codice alfanumerico AIC è un codice rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che permette di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica in luogo dell’indicazione del nome del farmaco. Ciò si è reso necessario a seguito di un chiarimento del Garante della Privacy al fine di garantire e tutelare la riservatezza dei contribuenti.
Le spese mediche per acquisto di farmaci sostenute nel proprio interesse e nell’interesse dei figli/familiari a carico possono, quindi, essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l’acquisto e non è più necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico di base in quanto dallo stesso scontrino parlante si evince la natura e la qualità del farmaco acquistato.
L’importo delle spese mediche da detrarre va inserito nel rigo E1 in colonna 2 del modello 730/2012 e deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011 con il codice 1 o alla voce “importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Nella colonna 1 occorre indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti, ovvero alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all’esenzione dal ticket il cui elenco completo si può consultare nella banca dati del ministero della Salute sul sito www.salute.gov.it.
Non sono detraibili però dalla dichiarazione dei redditi i cosiddetti “parafarmaci”, gli “integratori alimentari”, i “prodotti curativi naturali”, i “prodotti da erboristeria” anche se il loro acquisto è avvenuto in farmacia e/o se prescritti dal medico.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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