Ancora spesometro?

Lo scorso 28 marzo il Ministro delle Finanze ha confermato la decorrenza dal 1.1.2012 delle semplificazioni  introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2012 relative alla Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini iva di cui all’art.21  D.L. 78/2010.  Pertanto, per l’anno d’imposta 2011 rimangono valide le precedenti regole (cd. spesometro).

L’art.2 del D.L. 16/2012 prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’abolizione della soglia minima di Euro 3.000,00 al netto dell’IVA, per tutte le operazioni attive/passive per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; nessuna variazione, invece,  per la soglia minima di Euro 3.600,00 in relazione alle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (corrispettivi).

Alcune particolarità in riguardo agli adempimenti per l’anno d’imposta 2011:

  • Le operazioni miste, cioè le operazioni in parte imponibili e in parte fuori campo IVA, devono essere inserite nella Comunicazione se la parte rilevante supera il limite di Euro 3.000,00 o di Euro 3.600,00
  • Le triangolazioni con esportazione e quelle comunitarie vanno inserite, ad esclusione di quelle incluse negli elenchi Intrastat;
  • Non vanno indicate le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di un esportatore abituale (art,8 c.1 lett. c) DPR 633/72);
  • Vengono inserite nella Comunicazione le operazioni in reverse charge e quelle soggette al regime del margine, per quanto riguarda la parte rilevante ai fini IVA;
  • Non vanno inserite le operazioni relative ai passaggi interni di beni, ancorché fatturati, tra rami d’azienda;
  • Non vanno inoltre inserite importazioni ed esportazioni da e verso Paesi Black-list, in quanto già oggetto di omonima Comunicazione;
  • Non vanno comunicati i contratti di assicurazione stipulati in Italia per importi superiori alla soglia minima, in quanto già oggetto di comunicazione da parte della compagnia assicuratrice;
  • Vanno inserite nella Comunicazione anche le operazioni effettuate dagli Enti non commerciali che non usufruiscono del regime contabile agevolato di cui alla Legge 398/91 (es. le operazioni di sponsorizzazione), ovvero le operazioni effettuate dalle Onlus, anche se esenti IVA art.10 (es. prestazioni di ricovero o di cura). Sono esclusi dall’obbligo i soggetti costituitisi sotto forma di organizzazione di volontariato, in quanto non sono soggetti passivi IVA;
  • Alla pari non devono essere inserite le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art.7 del DPR 605/73, come contratti assicurazioni, somministrazione di gas, energia elettrica ecc.;
  • Per quanto riguarda le note di variazione queste non devono essere comunicate se, per effetto della nota in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto gli Euro 3.000,00; se invece l’operazione è in origine superiore a questo valore e con la nota di variazione in diminuzione l’ammontare rimane comunque superiore, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Ugualmente, l’operazione va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’imponibile, inizialmente inferiore a Euro 3.000,00, supera tale limite.

Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN