Si aggiunge un nuovo capitolo all’infinita storia della comunicazione PEC al Registro Imprese.
Come ben sappiamo il D.L. 185/2008 aveva originariamente previsto come scadenza ultima il giorno 29 novembre 2011.
Successivamente, con l’approssimarsi della scadenza, il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare del 25/11/2011 (prot. 0224402) dava la possibilità alle Camere di Commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 C.C., almeno fino ad inizio 2012.
Tale “suggerimento” (di questo in effetti si trattava) nasceva dalle difficoltà che i gestori di posta elettronica avevano nel gestire l’enorme quantità di PEC ricevute. Avendo quindi delle difficoltà oggettive, avevano provato a chiedere una proroga, che si era configurata come un rinvio della sanzione.
Questa lettera circolare lasciava però molti dubbi, in quanto dava carta bianca alle varie CCIAA: queste potevano accogliere il suggerimento (e quindi non procedere con la sanzione) oppure non accoglierlo, sanzionando la pratiche pervenute a partire dal 30 novembre.
A far chiarezza ci ha provato il D.L. 5/2012, modificando quanto precedentemente previsto per la comunicazione PEC al Registro Imprese.
Tale ultimo D.L. prevedeva che le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non avessero ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, potessero provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012 senza incorrere in sanzione.
Si sperava quindi che finalmente fossimo giunti alla conclusione di questa pratica: in realtà l’art. 37 della Legge 4 aprile 2012, n. 35, modifica quanto precedentemente previsto per la comunicazione PEC al Registro Imprese.
Con queste ultime (si spera) modifiche normative, l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Trascorsi i 3 mesi, se l’azienda non ha provveduto alla comunicazione della PEC, la stessa sarà assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C. il cui importo va da un minimo di 68,66 Euro ad un massimo di 206,00 Euro in capo a ciascun amministratore.
Ne deriva inoltre che la precedente proroga al 30 giugno 2012 è stata eliminata.
Rimane però un dubbio: cosa si intende per “domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria“?
L’iscrizione stessa della società al Registro Imprese oppure la “semplice” iscrizione di qualsiasi atto societario?
La questione è in questi giorni all’esame dei competenti tavoli delle Camere di Commercio per l’interpretazione e successiva applicazione della norma: si presume però che si riferisca all’iscrizione di atti e fatti nel Registro Imprese, non solo all’iscrizione della società.
Sarà veramente l’ultima questione irrisolta per quanto riguarda la comunicazione della PEC al Registro Imprese? Ai posteri l’ardua sentenza.
Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN