Inapplicabilità dell’IVA sulla TIA: la discussione è ancora aperta

È ancora discussione sull’applicabilità o meno dell’IVA sulla TIA.
Nel corso dell’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze del 28 marzo 2011 è stato chiesto al Governo quali misure intenda mettere in atto per evitare ai gestori del servizio d’igiene ambientale “gli ingenti costi delle azioni legali innescate dai milioni di utenti aventi diritto” al rimborso dell’IVA pagata negli scorsi anni sulla TIA.

Il Ministero ha risposto ribadendo la necessità di una nuova “norma di interpretazione autentica” che chiarisca la natura di corrispettivo della TIA e che giustifichi l’applicabilità dell’IVA sulla stessa, ma ha chiarito che la scelta per l’adozione di una norma risolutiva del contenzioso in atto sarà rimessa a “valutazioni squisitamente politiche”. Per cui ad oggi la questione dell’illegittimità dell’IVA sulla TIA sembra non trovare una soluzione: il Governo rinvia la questione a decisioni politiche e dal prossimo anno entrerà in scena il nuovo tributo sui rifiuti, la TARES.

Ma vediamo nello specifico i passi più importanti della questione negli ultimi anni.
Il problema nacque nel 2009 quando la Corte Costituzionale, con la sentenza n.238, stabilì che la TIA è una tassa e non una tariffa, per cui l’IVA non va applicata. La motivazione della non applicabilità dell’IVA risiede nel fatto che, non avendo una base contrattuale, non ricorre il requisito della sinallagmaticità della prestazione.

Solo un anno dopo il Governo, mentre già gli utenti cominciavano ad avere le prime vittorie in Commissione Tributaria, tentò di porre fine al problema con una norma, l’art.14, comma 33 del DL 78/2010.
Si trattò di una norma di interpretazione autentica che definì la TIA un corrispettivo senza natura tributaria che deve obbligatoriamente scontare l’IVA. Purtroppo il legislatore compì una piccola leggerezza definendo per legge la natura corrispettiva della TIA 2 (introdotta nel 2006 e mai applicata) e non della TIA 1 (prevista dal Decreto Ronchi e applicata dai Comuni che sino a quel momento erano stati interessati dalle istanze di rimborso). A causa di tale errore, la nuova norma prevista dal DL 78/2010 non si potrà applicare per il passato, ma solo per la TIA 2, perché la TIA 1 (ex Decreto Ronchi) è ben diversa dalla TIA 2 (ex Codice Ambiente).
Per correggere il tiro intervenne poi il Dipartimento delle Finanze che, con la Circolare n.3 dell’11 novembre 2010, sostenne una totale analogia tra i due prelievi. Pertanto, se la TIA 2 ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile ad IVA, la medesima natura andrebbe attribuita alla TIA 1.
Ma soltanto un mese fa, il 9 marzo 2012, la sentenza della Cassazione n. 3756 ha stabilito che l’analogia affermata nella circolare n. 3 dell’ 11 novembre 2010 è “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile” e di conseguenza gli utenti possono andare avanti con le richieste di rimborso.
A questo punto, come riportato in principio di articolo, si attende una nuova “norma di interpretazione autentica” simile a quella dell’art. 14, comma 33, del DL 78/2010, ma che produca i propri effetti anche sulle operazioni fatturate in passato, oltre che su quelle che si fattureranno sino al 31 dicembre 2012. Tutto ciò in attesa che nel 2013 entri in scena la nuova TARES che dovrebbe razionalizzare il sistema e superare le questioni connesse all’applicabilità dell’IVA.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/

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