Siamo prossimi alla prima scadenza della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA: il prossimo 30 aprile scatta l’appuntamento con l’Agenzia delle Entrate. Riepiloghiamo ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo, modalità, termini e sanzioni relative al cd. spesometro.
L’art.21 del D.L. 78/2010 prevede l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 per le quali sussiste l’obbligo di emissione di fattura e di Euro 3.600,00 per le quali sussiste l’obbligo di corrispettivi, dando così la possibilità all’Amministrazione Finanziaria di ottenere maggiori e più dettagliate informazioni in riferimento alle singole operazioni effettuate.
AMBITO SOGGETTIVO
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione tutti i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA, compresi i soggetti non residenti identificati in Italia e che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.
Sono esclusi quindi i soggetti privati e gli enti che esercitano esclusivamente attività istituzionale; sono altresì esclusi i contribuenti minimi, mentre rientrano tra i soggetti obbligati i contribuenti che aderiscono al regime delle Nuove Iniziative Produttive (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2011).
Soggetti obbligati:
– Imprese individuali
– Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
– Imprese familiari ed aziende coniugali
– Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.
– Società di persone
– Società di armamento
– Società di fatto che esercitano attività commerciale
– Società consortili
– Società di capitali
– Società cooperative e di mutua assicurazione
– Enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
– Società estere rappresentate in Italia
– Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
– Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
– Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
– Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
– Curatori fallimentari e commissari liquidatori
Soggetti esclusi:
– Contribuenti minimi
– Enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
– Società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
– Imprenditori agricoli in regime di esonero
AMBITO OGGETTIVO
Devono essere inserite nella Comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, emesse o ricevute, imponibili, non imponibili o esenti, comprese le operazioni non imponibili di cui all’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72 (con utilizzo del plafond).
Sono pertanto escluse:
– Operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA
– Operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)
– Operazioni fuori campo IVA
– Cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72
– Operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).
TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI
Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno essere comunicate “… le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …“.
Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.
Dall’anno d’imposta 2011 il termine per la presentazione è quello fissato dal D.L. 78/2010 e cioè il 30 aprile dell’anno successivo.
NOVITÀ:
L’art.2 comma 8 del D.L. 16 del 2 marzo 2012, stabilisce che a decorrere dal 1.1.2012, la Comunicazione deve riguardare tutte le operazioni attive e passive per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, fermo restando il limite per le operazioni effettuate con l’emissione di corrispettivi (importo pari o superiore a Euro 3.600,00).
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO – SANZIONI
Il regime sanzionatorio connesso all’eventuale omessa trasmissione ovvero all’invio contenente dati incompleti o non veritieri, deve essere individuato facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione citata prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.
In pratica, sarà irrogabile la sanzione prevista per chiunque ometta ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata che, avendo riguardo all’importo minimo, è pari a Euro 86.
È consentito inviare una dichiarazione integrativa a correzione di quella originariamente trasmessa (sostitutiva); tuttavia la possibilità è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni individuate dal Decreto attuativo.
In particolare il punto 4.4 prevede che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.
I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato, ovvero direttamente tramite il canale Fisconline.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN