Dal 1° luglio 2012 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi.
Allo scopo di giungere preparati a tale scadenza, iniziamo oggi un percorso a puntate che ci permetterà di fare chiarezza sul significato e sulle modalità operative di attuazione della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.
In questo articolo definiremo il significato di valutazione dei rischi e ci soffermeremo sull’analisi dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale processo.
Nel “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto correttivo 106/2009) la valutazione dei rischi viene definita come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Si tratta, quindi, della misura primaria di tutela dei lavoratori, dal momento che da essa dipendono tutte le successive misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di salute e sicurezza e si realizza attraverso un’analisi sistematica di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, al fine di:
a) individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli;
b) stabilire le misure da adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
c) scegliere adeguatamente le attrezzature di lavoro e le sostanze utilizzate e allestire al meglio l’ambiente di lavoro;
d) verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
e) dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione;
f) dimostrare di aver considerato tutti i fattori pertinenti all’attività e di aver raggiunto un giudizio informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza;
g) garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione migliorino il livello di protezione dei lavoratori.
La normativa prevede che il datore di lavoro realizzi la valutazione dei rischi ed elabori il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro) e con il medico competente (nominato nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Approfondiamo, quindi, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione.
Il datore di lavoro dirige, organizza e gestisce l’impresa, stabilendo e verificando l’attuazione delle disposizioni assegnate ai lavoratori.
Gli obblighi del datore di lavoro riguardano:
• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;
• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
• la nomina del medico competente;
• la designazione preventiva dei lavoratori addetti al primo soccorso e all’antincendio;
• la consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;
• l’adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento.
La responsabilità primaria del datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi viene ulteriormente evidenziata sia dal fatto che tale attribuzione, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresenta uno degli unici due obblighi non delegabili in capo allo stesso, sia dal fatto che le relative sanzioni in caso di inadempimento risultano piuttosto aspre nei confronti di tale soggetto.
In caso di omissione o incompleta valutazione dei rischi e del relativo documento, infatti, il datore di lavoro può incorrere nella detenzione da 3 a 6 mesi oppure nell’obbligo di pagamento di un’ammenda da 2.500 Euro a 6.400 Euro.
La detenzione, inoltre, può prolungarsi da 4 a 8 mesi in presenza si determinate tipologie di lavorazioni considerate particolarmente a rischio: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, centrali termoelettriche, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori, attività con presenza di rischi biologici, ecc.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), coordinando l’attività dei soggetti appartenenti al servizio di cui è responsabile, collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella conseguente elaborazione del relativo documento, in particolar modo partecipando all’identificazione dei fattori di rischio e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salute.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, in riferimento alla programmazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione e all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
In caso di mancata collaborazione nella valutazione dei rischi, il medico competente è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda da 400 Euro a 1.600 Euro.
Infine, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente rispetto alla valutazione dei rischi, in particolar modo relativamente all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica della prevenzione in azienda.
A conclusione dell’intero adempimento, al rappresentante dei lavoratori devono essere comunicate tutte le informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e deve essere consegnato il relativo documento, completo delle misure di prevenzione relative alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
Autore: Sara Leon – Centro Studi CGN