A partire dal 12 maggio 2012 cambiano completamente le regole e le modalità di iscrizione dei soggetti appartenenti ad albi e ruoli aboliti dalla direttiva servizi; ora vediamo come.
Gli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo n.59 del 2010 hanno infatti soppresso l’albo e i ruoli per le attività di:
- agenti e rappresentanti di commercio;
- spedizionieri;
- mediatori;
- mediatori marittimi;
demandando ai successivi decreti attuativi le modalità di trasferimento dei relativi dati d’iscrizione al Registro Imprese o al REA.
Il 13 Gennaio 2012 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti mediante i quali il Ministro dello Sviluppo Economico ha attuato l’articolo 80 del suddetto decreto legislativo (di recepimento della Direttiva servizi), disciplinando le nuove modalità di iscrizione degli ausiliari del commercio.
Gli articoli finali dei quattro decreti prevedono che l’acquisizione di efficacia degli stessi sia rinviata al centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta, ne consegue che i decreti saranno operativi dal 12 maggio 2012 per consentire l’allineamento informatico dei due archivi, prima Camerale oggi del Registro delle Imprese, mentre il 12 maggio 2013 scadranno i termini per effettuare il passaggio dal ruolo camerale (CCIAA) al Registro delle Imprese.
L’entrata in vigore della nuova procedura permetterà uno snellimento e una semplificazione delle modalità di iscrizione al registro della imprese da parte degli ausiliari del commercio.
Alcune particolarità introdotte dalla disciplina:
a) Istituzione di un’apposita Sezione del REA
b) Modifiche procedurali
Tutte le novità hanno un impatto esclusivamente procedurale, infatti tutte le norme regolatrici non risultano modificate, se non per i “naturali” adattamenti al passaggio da Ruolo/Elenco a Registro Imprese/REA.
Non varia nulla, ad esempio, in materia di requisiti (salvo quanto espressamente disposto dal decreto n.59 del 2010).
c) Modulistica registro imprese
Modifica nella modulistica dei modelli dell’impresa individuale I1 e I2 al fine di introdurre una nuova forma giuridica: “PF” – persona fisica.
Per le altre informazioni derivate dalla norma, i quadri sull’attività, albi e ruoli presenti nella modulistica RI sono già predisposti per ospitare le informazioni necessarie
In ciascuna pratica sarà obbligatorio allegare 2 modelli, da utilizzarsi per gli adempimenti previsti da ciascun decreto:
- un primo modello, per la segnalazione dell’inizio attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione del REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione Registro imprese / REA;
- un secondo modello Intercalare, per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/legale rappresentante, dall’eventuale preposto, nonché da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
I modelli dovranno essere presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dell’articolo 14, comma 1 e dell’articolo 18, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica Registro imprese / REA, nella sezione RP – Riepilogo documenti pratica.
Per gli agenti e rappresenti di commercio, per gli agenti di affari in mediazione e per i mediatori marittimi è previsto un terzo allegato (allegato C) che riporta il fac-simile della Tessera personale di riconoscimento, che verrà rilasciata dal Registro delle imprese, su richiesta dell’interessato.
La presentazione della SCIA
L’articolo 25, comma 3, del D.Lgs. n. 59/2010, prevede che le imprese che svolgono una o più delle quattro suddette attività dovranno presentare, all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, un’apposita segnalazione di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di impresa societaria, ed inviato telematicamente.
Il file allegato dovrà necessariamente seguire delle specifiche norme tecniche, riguardanti sia la struttura che il nome del file.
Il nome del file, ad esempio, sarà costituito dalla sigla provincia della Camera destinataria – codice di una delle attività oggetto della segnalazione come da tabella RAL – codice della pratica Fedra di cui costituisce allegato; una SCIA Mediatori alla Camera di Vicenza, sarà ad esempio così nominata: VI-RM-705O4618.xml.p7m ; tale file sarà allegato come codice documento C32, nella sezione RP – Riepilogo Documenti pratica.
L’esatta individuazione del codice documento (tra C32, C34, C36, C38) è vincolante per l’accettazione della pratica.
L’impresa che presenta le dichiarazioni di cui sopra, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del Registro delle imprese, ovvero del REA, dovrà utilizzare obbligatoriamente la procedura di Comunicazione unica.
La Camera di Commercio, ricevuta la segnalazione provvederà:
• ad assegnare immediatamente la rispettiva qualifica,
• ad avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività,
• ad iscrivere i relativi dati nel Registro delle Imprese, nel caso l’attività denunciata venga svolta in forma di impresa, oppure nell’apposita sezione del Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), qualora l’attività non venga svolta in forma di impresa.
Autore: Sandro Volpato – Centro Studi CGN