Detrazione 36% e 55% – Novità nel 730/2012 e 2013

Esaminiamo le novità che riguardano le opere edilizie cui spetta la detrazione del 36 % e del 55% e che influenzano la compilazione della prossima ed imminente dichiarazione fiscale oltre ad accennare le novità per l’anno in corso, il 2012.

La principale novità della detrazione 36% riguarda eliminazione dell’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara per lavori iniziati successivamente alla data del 14/05/2011.

Tale mutamento ha comportato sostanziali modifiche al quadro che accoglie le spese agevolabili: l’inserimento della colonna 10 nella sezione 3/A ove indicare, solo per gli interventi iniziati nel 2011, il n.ro d’ordine riferito all’immobile oggetto delle spese che deve essere specificato nella nuova sezione 3/B del quadro oneri inserendo anche i Dati Catastali identificativi degli immobili ed altri dati necessari per fruire della detrazione. In questa nuova sezione, in caso di sostenimento di spese per lavori iniziati entro il 13/05/2011, si dovrà barrare la colonna 2 del rigo con ciò segnalando l’invio della Comunicazione al Centro Operativo.

Per lavori iniziati invece dal 14/05/2011, a seguito dell’eliminazione dell’obbligo della comunicazione preventiva, si devono specificare i dati catastali dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore o dall’inquilino e altri eventuali dati richiesti ai fini del controllo (es. domanda di accatastamento).

In presenza di un contratto di locazione o comodato devono essere riportati anche i dati di registrazione del contratto.


Il contribuente, per avere diritto alla detrazione, dovrà in ogni caso conservare, come per il passato, tutti gli altri documenti obbligatori. (es. copia dei bonifici riportanti i codici fiscali dei beneficiari e P.IVA. dell’impresa appaltatrice con relative fatture, eventuale comunicazione all’ASL, autorizzazione amministrativa ovvero autocertificazione attestante data inizio lavori ed il fatto che gli interventi siano agevolabili pur in assenza di specifico titolo abilitativo ecc.)

La seconda e la terza novità interessano sia la detrazione del 36% che del 41%.

La seconda si riferisce all’eliminazione dell’indicazione del costo della manodopera in fattura. Va evidenziato che l’obbligo si estrinsecava nell’indicazione del costo nella fattura a saldo. Nel caso quindi di fattura in acconto emessa prima del 13/05/2011 si ritiene, prudenzialmente, che l’obbligo permanga anche nella fattura a saldo anche se solo per la parte riferita alle spese indicate nella fattura di acconto emessa prima del 13/05/11. Se tuttavia si dovesse tenere conto del principio del favor rei allora anche le fatture a saldo relative ad acconti antecedenti il 13/05/2011 potrebbero essere emesse senza l’indicazione del costo della manodopera. Rimane invece obbligatoria l’indicazione del costo della manodopera per l’applicazione dell’IVA agevolata sui beni c.d. significativi. L’agevolazione dell’IVA spetta infatti entro il limite delle spese relative alla manodopera tanto che, se il costo del bene significativo è superiore alla manodopera e ad altri acquisti, la differenza sarà assoggettata ad aliquota ordinaria.


La terza novità riguarda la riduzione della ritenuta fiscale sui bonifici bancari o postali eseguiti dopo il 06 luglio 2011, dal 10% al 4%.

La quarta novità riguarda la possibilità di negoziare il trasferimento delle quote di detrazione del 36% e del 55%, ma in questo caso solo se oggetto della compravendita sia un edificio abitativo, per i trasferimenti effettuati per atto tra vivi a decorrere dal 17 settembre 2011.

In caso di cessione dell’immobile per causa di morte la disciplina è rimasta immutata in quanto il beneficio della detrazione si trasferisce per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Per quanto riguarda la cessione per atto tra vivi (sia a titolo oneroso –  permuta – che per donazione) possono verificarsi 3 casistiche:

  • in caso di cessione entro il 16 settembre 2011, la norma in vigore prima di tale data stabiliva che il diritto alla detrazione residua permanesse in capo all’acquirente;
  • qualora la cessione dell’immobile sia intervenuta nel periodo tra il 16 settembre ed il 31 dicembre 2011 sorgeva il dubbio se, in assenza di una specifica previsione nell’atto di trasferimento, la detrazione spettasse al venditore o all’acquirente. E’ ragionevole ritenere, tenuto conto dell’evoluzione normativa, ove dal 01/01/2012 attribuisce, in mancanza di accordi tra le parti, la detrazione all’acquirente, che se la cessione avviene tra il 16 settembre e 31 dicembre 2011, nel silenzio delle parti, la detrazione rimanga in capo sempre all’acquirente.

 

Dal 2012 la detrazione del 36% è stata inserita stabilmente all’interno del nuovo articolo 16-BIS del TUIR prevedendo la possibilità di ripartire le spese sostenute in 10 rate annuali costanti.

La norma non consente invece di attribuire, come per il passato, l’ulteriore facilitazione ai  contribuenti di età pari a 75 o 80 anni che potevano ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate invece che 10.

Si ritiene pertanto che dal 2012 non sia più possibile per tali soggetti beneficiare della rideterminazione delle rate e che questo possa considerarsi l’ultimo anno per rideterminare.

La nuova norma del TUIR prevede che oggetto della detrazione siano sempre gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari destinate ad abitazione principale nonché sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione residenziale. Dal 2012 il beneficio è esteso anche agli interventi di ricostruzione e ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi in presenza di dichiarazione di stato di calamità emanata nel corso del 2011.

Diventa inoltre permanente la detrazione per acquisti di immobili residenziali ristrutturati ceduti da imprese immobiliari e per l’acquisto di box pertinenziali.

In particolare per l’acquisto degli immobili ristrutturati sono stati eliminati i riferimenti temporali entro cui si deve effettuare l’alienazione, ovvero entro 6 mesi dall’inizio dell’esercizio successivo la fine lavori per beneficiare della detrazione, con la conseguenza che si riduce il periodo di tempo utile per stipulare l’atto di cessione che deve avvenire rigorosamente entro i 6 mesi dalla fine dei lavori.

 

 

 

Il nuovo art. 16-bis lett. H) del Tuir prevede inoltre che la detrazione del 36% sia prevista dal 2013 anche per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Tali interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Gli interventi relativi al risparmio energetico per il corrente anno beneficiano ancora della detrazione del 55%.

 

Autore: Gianluigi Degan