Tutti in attesa della circolare del Ministero che dovrà chiarire i numerosi dubbi che riguardano l’IMU.
Le prime indiscrezioni sono trapelate in diversi convegni dove hanno partecipano i funzionari del Ministero che hanno avuto modo di fornire alcuni contenuti circa gli snodi problematici della disciplina IMU.
Siamo in grado di offrire alcune anticipazioni sui temi più controversi legati all’abitazione principale, alle detrazione per i figli, la dichiarazione IMU, le aliquote e la detrazione, le unità assimilate ad abitazione principale nonché gli immobili rurali, con la doverosa avvertenza che tali anticipazioni dovranno poi essere confrontate con il testo definitivo.
Abitazione principale
La corposa circolare con la quale il MEF spiegherà la nuova imposta dedica ampio spazio all’abitazione principale e relative pertinenze. In particolare viene approfondita la definizione di abitazione principale dopo che la legge di conversione del D.L. 16/2012 ha introdotto importanti modifiche.
La circolare chiarisce che:
1. L’abitazione principale è costituita da una sola unità immobiliare facendo espressamente riferimento all’unica unità immobiliare indicata all’art. 13 del D.L. 201/2011. Ne consegue che se il contribuente risiede in una casa composta da più unità immobiliari, una sola unità sarà considerata abitazione principale, mentre le altre saranno considerate come abitazioni diverse da quella principale con applicazione delle aliquote deliberate dal Comune.
2. L’abitazione principale è l’unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Viene precisato che la norma è stata introdotta per evitare elusioni nell’applicazione delle agevolazioni. Via libera, quindi, alla possibilità di applicare le agevolazioni nel caso in cui i due coniugi stabiliscano dimora e residenza in due Comuni diversi. In questo caso, gli estensori della circolare hanno ritenuto il rischio di elusione bilanciato dalle effettive necessità di dover trasferire la residenza e la dimora in un altro Comune (per esempio per motivi di lavoro).
Detrazione per figli a carico
Le indiscrezioni della circolare trapelate negli ultimi giorni riportano importanti novità per I figli per i quali spettano le detrazioni. Infatti ai fini del godimento della detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente sino a 26 anni, il Ministero fornisce le seguenti precisazioni:
1. gli anni si riferiscono alla data di compimento del ventiseiesimo anno (e non il ventisettesimo come alcuni sostenevano);
2. se il giorno del compimento cade dopo il 15 del mese la detrazione comprende l’intero mese. In caso contrario la detrazione viene esclusa. Per esempio: se un figlio compie gli anni il 15 marzo, la detrazione sarà di 8,33 euro (2 dodicesimi di 50), se li compie il 16 marzo sarà di 12,50 euro (3 dodicesimi di 50).
3. è’ anche precisato che i figli possono anche non essere fiscalmente a carico.
Dichiarazione IMU.
La circolare anticipa che il decreto ministeriale al quale viene demandato il compito di individuare i casi di presentazione della dichiarazione riproporrà le semplificazioni già vigenti in tema di ICI con conseguente obbligo dichiarativo nei soli casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’IMU sono legati da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche dell’art. 3-bis del d.lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI). Da questo punto di vista, quindi, nulla cambia rispetto al sistema previgente. Il Ministero ricorda, poi, che gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. Resta fermo il termine di 90 giorni se successivo al 30 settembre. Quindi, in pratica, per un trasferimento immobiliare datato 5 luglio la dichiarazione IMU verrà presentata entro 3 ottobre (i 90 giorni scadono dopo il 30 settembre).
Altre agevolazioni
La bozza di circolare coglie l’occasione per addrizzare il tiro su un aspetto che aveva tanto fatto discutere. In via interpretativa viene disapplicata la quota erariale agli immobili non locati di anziane e disabili lungodegenti nelle case di cura e di residenti all’estero nel caso in cui i Comuni decidano di assimilare quelle unità ad abitazione principale.
Invece per quanto riguarda gli immobili delle ONLUS, i Comuni potranno ridurre solo la propria quota dovendo mantenere inalterata la quota di competenza erariale. La medesima possibilità è consentita per negozi e botteghe situate in zone chiuse al traffico per lunghi cantieri (cfr. art. 1, comma 86, l. n. 549/1995) e per le aziende di servizi alla persona (cfr. art. 4, comma 5, d. lgs. 207/2001).
Aliquote e detrazioni
Sulle aliquote la legge statale fissa il limite minimo e massimo per ogni tipologia di immobile e i Comuni non possono modificarli (per esempio fissando un’aliquota dello 0,7% per l’abitazione principale). Per i Comuni è possibile però, all’interno di questi vincoli, utilizzare la propria autonomia anche per differenziare le aliquote per singola categoria catastale. Per esempio introducendo aliquote più alte per negozi (Categoria C/1) e/o laboratori (categoria C/3) oppure per gli immobili di maggior pregio. Anche la detrazione per abitazione principale potrà essere oggetto di differenziazioni con l’unico limite che la scelta operata dal Comune sia “ragionevole” e “non discriminatoria”. Invece la detrazione per i figli non potrà subire variazioni e sarà fissa a 50 euro.
Immobili rurali
La bozza di circolare evidenzia che per ottenere il requisito di ruralità, e per l’applicazione dell’aliquota super ridotta dello 0,2%, non si deve tenere conto della classificazione catastale D10. Il motivo è legato al fatto che il decreto “Salva Italia” ha modificato la normativa prevedendo un apposito decreto per la fissazione dei requisiti (art. 13, comma 14bis, D.L. 201/2011). Al momento il decreto non è stato ancora emanato.
La circolare alla firma del direttore si preannuncia voluminosa (ben 53 pagine) e particolarmente complessa. Una curiosità: a causa dell’IVIE (imposta valore immobili all’estero) alcuni “media” hanno contattato i funzionari stranieri per conoscere la disciplina vigente in altri Paesi e per spiegare la nostra IMU. I funzionari a sentir parlare di moltiplicatori, dell’inedita ripartizione tra Stato e Comuni e del caos normativo esistente in Italia scuotono la testa. Non per compatire ma perché non capiscono. Esattamente come tutti i contribuenti.
Autore: Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN