Modello 730: deducibilità della previdenza complementare

Il continuo processo di riforma delle pensioni, iniziato alcuni anni fa, ha contribuito alla diffusione della previdenza complementare, cioè di quella previdenza integrativa che si aggiunge alla previdenza obbligatoria.

In passato infatti, il sistema pensionistico pubblico riusciva ad assicurare un grado di copertura tale da non rendere necessaria una seconda forma di tutela previdenziale.  Quello che non tutti i contribuenti sanno però è che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali sono spese per le quali compete la deduzione dall’imponibile anche se sono state sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell’anno d’imposta.  Per la corretta compilazione del modello 730/2012, relativamente ai dati da indicare per la previdenza complementare, occorre fare riferimento all punto 8 della Sezione “Dati generali” del CUD2012, mentre le informazioni sui singoli importi sono rilevabili dalle annotazioni al CUD2012.

La previdenza complementare va indicata nei righi da E27 a E31 del modello 730/2012. Il contribuente è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 solo se ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Tale situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 121 del CUD2012 o al punto 54 del CUD2011. In particolare: Rigo E27 (deducibilità ordinaria): vanno indicate (nel limitedi 5.164,57 euro) le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; occorre considerare nel suddetto limite i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.

Relativamente ai contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, i dati da indicare in tale rigo sono desumibili dal CUD2012 nei punti 120 e 121 e dal CUD2011 nei punti 53 e 54, se nella casella 8 (Previdenza complementare) della Sezione Dati generali del CUD2012 è indicato il codice 1. Se invece è riportato il codice A, che indica la presenza di più tipologie di fondi, occorre fare riferimento ale annotazioni del CUD2012 o del CUD2011.

Rigo E28 (lavoratori di prima occupazione): va compilato per i contributi versati dai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007 ovvero dai contribuenti che a quella dati non avevano una posizione contributiva obbligatoria; per la corretta compilazione del rigo E28 si può far riferimento alle annotazioni presenti nel CUD2012 e/o nel CUD2011 avendo cura di riportare in colonna 1 l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile e indicato nel punto 120 del CUD2012 e/o nel punto 53 del CUD2011; in colonna 2 va riportato l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile e indicato nel punto 121 del CUD2012 e/o nel punto 54 del CUD2011, le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Rigo E29 (fondi in squilibrio finanziario): vanno indicati i dati riportati nei punti 120 e 121 del CUD2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD2011, se nella casella 8 (Previdenza complementare) del CUD2012 e/o del CUD2011 è indicato il codice 2; per i contributi versati a fondi di squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità.

Rigo E30 (familiari a carico): vanno indicate le somme versate per i familiari a carico per la parte da questi non dedotta. Nel caso in cui i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e quindi risulta compilato il punto 125 del CUD2012 e/o il punto 57 del CUD2011 occorre indicare nella colonna 1 l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile che si desume dalle annotazioni del CUD ed in colonna 2 l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile che si desume sempre dalle annotazioni del CUD.

Rigo E31 (fondo pensione negozioale per dipendenti pubblici): riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari. Nel rigo vanno indicati i dati riportati nei punti 120 e 121 del CUD2012 e/o nei punti 53 e 54 del CUD2011 se nella casella 8 (Previdenza complementare) della Sezione Dati generali del CUD2012 è indicato il codice 4.

Se invece nella casella 8 è riportato il codice A, per compilare il rigo si può fare riferimento alle annotazioni al CUD2012 e/o al CUD2011, indicando in colonna 1 l’importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 120 del CUD2012 e/o nel punto 53 del CUD2011; indicando in colonna 2 l’importo indicato nelle annotazioni del CUD2012 e/o del CUD2011 relativo all’ammontare della quota del TFR destinata al fondo; indicando in colonna 3 l’importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall’imponibile, indicato nel punto 121 del CUD2012 e/o nel punto 54 del CUD2011.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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