“Neanche a farsi pagare sono buoni!” è il commento più tenero che ho sentito rivolgere da un contribuente infuriato per essere stato “rimbalzato” allo sportello bancario al momento del pagamento dell’IMU.
La Consulta dei CAF nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme dopo che diversi contribuenti si sono visti respingere il modello F24 per il pagamento dell’IMU da banche, poste e agenti della riscossione in quanto le deleghe erano prive dell’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif”.
L’Agenzia delle Entrate è prontamente intervenuta (visto il risultato però era meglio aspettare) con un comunicato stampa che riportiamo integralmente rappresentando un caso di scuola di come non si dovrebbe comunicare.
Ecco il comunicato: Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).
Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012).
Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102).
Il comunicato sottolinea che le “deleghe di pagamento già compilate” senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). La sottolineatura è stata necessaria in quanto gli aggiornamenti dei software portavano come obbligatorio il campo Rateazione”.
Nelle prossime deleghe però, i contribuenti devono indicare in quante rate intendono pagare l’IMU sull’abitazione principale: per l’opzione in tre rate devono indicare nel campo rateazione “0102” per la rata che scade il 18 giugno e “0202” per la rata in scadenza il prossimo 16 settembre. Invece la rata di dicembre fa storia a sé con l’indicazione di 0101. Il motivo manco a dirlo è semplice: in base all’art. 4, comma 5, lett. i) del DL n. 16/2012 (conv. L. n. 44/2012), per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate, di cui la prima e la seconda – rispettivamente, entro il 18 giugno e il 17 settembre 2012 – in misura pari a 1/3 dell’importo dovuto applicando le aliquote e le detrazioni di base, mentre la terza rata, che scade il 17 dicembre 2012, va versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle rate precedenti, tenendo conto delle aliquote deliberate dai Comuni. In altri termini è l’acconto che si può pagare in due rate mentre il saldo va versato in un’unica rata. Non indicando il numero delle rate prescelte il Comune si troverebbe in difficoltà a calcolare il gettito complessivo atteso in quanto non sarebbe a conoscenza se l’importo versato corrisponde a un terzo oppure alla metà del dovuto. Va detto che è un problema che avrebbe riguardato solo l’IMU sull’abitazione principale e pertinenze in quanto, com’è noto, la rateazione in oggetto non riguarda gli altri fabbricati.
Un aspetto su cui gli estensori dei comunicati e i loro ispiratori farebbero bene a prestare attenzione per non coprirsi di ridicolo è la parte in cui si precisa che “.. è ora necessario indicare nella delega di pagamento il numero delle rate …” facendomi ricordare il tizio che non potendo pagare diceva sempre “pago domani”. Da una parte l’Agenzia corre in aiuto di quei contribuenti con un modello di pagamento privo del campo rateazione lasciando intendere che gli enti esattori devono accettare il modello di pagamento, allo stesso tempo l’Agenzia “chiude i cancelli” e precisa che da “ora” (possiamo ipotizzare dalla data del comunicato) occorre indicare il numero di rate lasciando nelle mani dei contribuenti un modello inservibile in quanto privo dell’indicazione delle rate (come si possa stabilire la data delle “deleghe di pagamento già compilate …” resta un mistero).
Con un altro comunicato stampa l’Agenzia annuncia l’entrata in vigore a partire dal 1° giugno del nuovo modello F24 denominato semplificato dove si legge nelle istruzioni proprio a proposito della parte dell’IMU che il campo rateazioni va compilato “solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio, con circolari o risoluzioni”. Infatti abbiamo avuto le precisazioni con un comunicato stampa mentre le vecchie istruzioni prevedono sul punto incriminato che il campo rateazioni non va compilato. Meglio non commentare!
Tra novità normative, documenti di prassi, errori bloccanti e specifiche tecniche completamente scoordinate tra loro per tempi e modalità, l’IMU continua la sua disavventura dell’imposta più contorta con l’aggiunta del commento del simpatico vecchietto “Neanche a farsi pagare sono buoni!”.
Autore: Nicolò Cipriani- – Centro Studi CGN