Ogni anno si ripropone il dubbio sulla detraibilità del parafarmaco nel modello 730. Il parafarmaco è detraibile?
Chiariamo che la risposta è inequivocabilmente “NO” e spieghiamo perché non esiste parafarmaco detraibile, con l’opportuno riferimento alle fonti normative.
Con il termine “parafarmaco” si intendono sia prodotti aventi efficacia medicinale sia altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia, quali cosmetici, alimenti dietetici o integratori alimentari.
La Finanziaria 2007 ha stabilito che la detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali è subordinata al rilascio, da parte della farmacia, di fattura o scontrino fiscale, contenente la natura, la qualità e la quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario dell’acquisto stesso.
La discriminante per determinare la detraibilità o meno della spesa sostenuta in farmacia è proprio la presenza di detti elementi nello scontrino o nella fattura certificante l’acquisto e, in particolare, la descrizione della natura del prodotto acquistato.
Infatti, la detraibilità della spesa sostenuta compete solamente per l’acquisto di prodotti classificati come “medicinali” o “farmaci”, escludendo dall’agevolazione gli scontrini delle farmacie recanti diciture diverse, compresa la dicitura “parafarmaco”.
Pertanto, nel caso in cui lo scontrino fiscale riporti la dicitura “parafarmaco” non è ammessa la detraibilità o la deducibilità della spesa a prescindere dalla circostanza che l’acquisto sia inerente a prodotti aventi efficacia medicinale, che possono essere venduti in farmacia esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica (es. i fitoterapici), o di altri prodotti da automedicazione (quali pomate o colliri).
Come già indicato in precedenza relativamente ai farmaci, a seguito del Provvedimento 29 aprile 2009 del Garante della Privacy recepito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.40 del 30 luglio 2009 secondo cui l’indicazione della denominazione commerciale del farmaco risulta essere lesivo della riservatezza e dignità degli interessati, si è giunti alla sostituzione della denominazione del medicinale (qualità) con il numero di “autorizzazione all’immissione in commercio” (il codice AIC).
Dal 1° gennaio 2010 sono ritenuti validi, ai fini dell’agevolazione fiscale, solo gli scontrini riportanti il codice AIC.
Il codice dei medicinali ad uso umano, che costituisce a tutti gli effetti di legge numero di autorizzazione all’immissione in commercio degli stessi, è attribuito dal Ministero della Sanità ed è riportato sul bollino autoadesivo o direttamente sulla confezione.
Conseguentemente, per poter fruire della deduzione di cui all’articolo 10 comma 1 lettera b) del TUIR nonché della detrazione di cui all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, gli scontrini fiscali c.d. “parlanti” dovranno contenere
– natura ( medicinale o farmaco ) del bene acquistato
– quantità del bene acquistato
– codice alfanumerico AIC rilevabile dal codice a barre sulla confezione
– codice fiscale del destinatario
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN