Si pone, sovente, la questione circa la detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute per il ricovero di un soggetto in istituto di ricovero (ad esempio, una casa di riposo per anziani).
Si premette, innanzitutto, che non può essere portata in detrazione/deduzione la spesa complessivamente sostenuta.
Essa dovrà essere considerata al netto della retta mensile, relativa alla degenza presso l’istituto medesimo; tale onere, infatti, non rientra tra quelli per cui è prevista la detrazione o la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Sono detraibili/deducibili, invece, le spese sanitarie e di assistenza specifica sostenute.
Tra le spese sanitarie rientrano, a titolo di mero esempio, quelle relative alle prestazioni rese da un medico generico, all’acquisto di medicinali, ad analisi, ecc.
Si considerano, invece, di “assistenza specifica” le spese relative, sempre a titolo di esempio, all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona.
Ai fini della detrazione/deduzione delle suddette spese, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 95/2000 ha chiarito che è necessario che le stesse risultino indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata mensilmente dall’istituto di ricovero.
Quanto all’indicazione degli importi, relativi alle spese in esame, nel Modello 730/2012, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulla compilazione del Modello stesso:
- qualora la spesa sia sostenuta dallo stesso contribuente ricoverato, costui potrà indicare gli importi relativi alle spese mediche e di assistenza specifica nel rigo E1 del Modello 730/2012.
La medesima detrazione può competere anche al contribuente rispetto al quale il ricoverato risulti fiscalmente a carico (a tal proposito, a seconda del legame parentale, dovranno essere soddisfatte le condizioni richieste per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico di altri).
- qualora, invece, il ricoverato sia stato dichiarato soggetto portatore di handicap, le spese in oggetto potranno essere dedotte per il loro intero ammontare ed il relativo importo dovrà essere indicato nel rigo E25 del Modello 730/2012. La medesima deduzione spetta anche qualora dette spese siano state sostenute per familiari portatori di handicap, ricompresi tra quelli di cui all’art. 433 c.c., ancorché non fiscalmente a carico.
Resta, infine, da considerare l’ipotesi in cui il soggetto ricoverato in una casa di cura o di riposo non sia autosufficiente nell’espletamento degli atti di vita quotidiana (assunzione di alimenti, igiene personale, deambulazione, vestizione, ecc.), a condizione che tale status risulti da apposita certificazione medica.
In tal caso, oltre alla detrazione delle spese mediche e di assistenza specifica, potranno essere detratte, nella misura del 19%, le spese per la cd. “assistenza personale”, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 10 del 16 marzo 2005 e con la successiva Risoluzione n. 397 del 22 ottobre 2008.
Anche in tale ipotesi è richiesto, ai fini della detraibilità della spesa, che i corrispettivi per l’assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli relativi ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante.
Detti importi potranno, quindi, essere riportati nel rigo E15 del Modello 730/2012.
Si precisa che la detrazione in esame non spetta solo per le spese sostenute in proprio favore, ma per quelle sostenute per i familiari, di cui all’art. 433 c.c., ancorché fiscalmente non a carico e/o non convivente con il soggetto che sostiene l’onere (vedasi quanto precisato a tal proposito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2 del 3 gennaio 2005).
Autore: Cristiana Pol – Centro Studi CGN