Ancora chiarimenti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 25/E del 19 giugno 2012 fornisce importanti chiarimenti in tema di detrazione 36%, spesometro, studi di settore, disciplina della concessione di beni in godimento ai soci e delle società non operative. Anche  il nuovo accertamento sintetico e l’istituto della mediazione fiscale obbligatoria sono oggetto di attenzione.

Passiamo in rassegna i chiarimenti ritenuti più interessanti.

Detrazione 36% in caso di trasferimento dell’immobile. Sono stati risolti i dubbi circa la titolarità della detrazione del 36% in caso di trasferimento dell’immobile. L’art. 16 – bis del TUIR, comma 8, prevede che in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. La dottrina tributaria discuteva l’ambito oggettivo di applicazione della norma in quanto non era chiara l’applicazione della norma agli atti a titolo non oneroso in quanto veniva indicato solo il caso della vendita dell’immobile. La circolare risolve la questione nel senso che la detrazione del 36% non utilizzata può essere trasferita, a scelta delle parti, sia in presenza di un atto a titolo oneroso (per es. compravendita) che in presenza di atti a titolo non oneroso (per esempio atti di donazione e permute). L’argomentazione adottata si rifà ad una precedente circolare (n. 57 del 24 febbraio 1998 del Min. finanze) nella quale l’espressione “vendita” viene riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una “cessione” dell’immobile (quindi anche a titolo gratuito).

Alla luce degli i interventi normativi e interpretativi possiamo affermare che dal 17 settembre 2011, in caso di trasferimento dell’immobile (compravendita, donazione, permuta) sul quale sono stati effettuati interventi agevolabili ex 36%:

  • In presenza di un espresso accordo tra le parti contenuto nell’atto, è possibile per il venditore mantenere le detrazioni fiscali;
  • In mancanza di detto accordo, la detrazione è trasferita all’acquirente.

Studi di settore. E’ stato chiarito che l’esonero dagli accertamenti presuntivi per i soggetti congrui (art. 10 comma 4-bis della L. 146/98), così come risultante dalle modifiche apportate dal DL 138/2011, è applicabile per le rettifiche relative ai periodi d’imposta ancora accertabili, sino al 2010. La modifica attuata dal DL 138/2011, in base alla quale, per beneficiare dell’esonero, era necessario che il contribuente risultasse congruo per il periodo d’imposta oggetto del controllo e per quello precedente, in quanto avente natura procedimentale, è infatti applicabile anche ai periodi precedenti la sua entrata in vigore (13 agosto 2011).

Con riguardo ai requisiti di accesso al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (regime dei nuovi minimi), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il periodo di tre anni precedenti l’inizio dell’attività, durante i quali i soggetti interessati non devono aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, deve intendersi riferito al periodo effettivo di svolgimento dell’attività, e non al periodo d’imposta. Per il computo dei tre anni, quindi, occorre aver riguardo agli effettivi giorni trascorsi tra la chiusura della precedente attività e l’inizio di quella nuova.

Così, ad esempio, è ammesso a fruire del nuovo regime il soggetto che ha cessato un’attività il 10 maggio 2006 e ha iniziato una nuova attività il 30 maggio 2009.

Beni concessi in godimento ai soci o familiari. Risultano interessanti le precisazioni relative alla disciplina dei beni concessi in godimento ai soci o familiari. In particolare, il nuovo art. 67 comma 1 lett. h-ter) del TUIR prende in considerazione il concetto di reddito diverso in capo al socio o al familiare dell’imprenditore. Viene specificato che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa, non opera nel caso in cui la società conceda un autoveicolo in godimento ad un amministratore o ad un socio che riveste anche la qualifica di dipendente. La nota argomenta che il caso rientra tra i fringe benefits a cui si applica la relativa disciplina fiscale di cui all’art. 51 del TUIR..

Sempre a proposito di beni concessi in godimento, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di spiegare che l’obbligo di comunicazione relativa ai finanziamenti e ai versamenti effettuati o ricevuti dai soci sussiste, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. Viene così confermato l’orientamento per cui sono compresi nella comunicazione anche i finanziamenti che la società effettua nei confronti dei soci, a prescindere dal fatto che  il provvedimento 16 novembre 2011 faccia esclusivo riferimento ai finanziamenti e alle capitalizzazioni poste in essere nei confronti della “società concedente”.

Al quesito posto rispetto al concetto di “valore di mercato” ai fini della normativa dei beni concessi in godimento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR, corrispondente al “(…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

 

Terlizzi, 21/06/2012
Nicolò Cipriani