A volte può avvenire che successivamente alla presentazione del modello 730 intervenga il decesso del contribuente. Ebbene, il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.
Il principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della pubblicazione della Circolare n. 15 del 25 maggio 2012.
In sostanza se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto d’imposta comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Da notare che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti per i redditi del de-cuius e quindi dalle somme eventuali da versare vanno tolte quelle relative agli acconti, se dovuti.
Viceversa nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d’imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell’apposita certificazione (CUD) che verrà rilasciata per il periodo d’imposta 2012.
Il credito evidenziato e comunicato potrà:
1) essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono, o comunque possono, presentare per conto del contribuente deceduto;
2) essere oggetto di rimborso dietro presentazione di apposita istanza (il cui fa-simile viene di seguito riprodotto) da redigere da parte degli eredi ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.