Il vademecum per il rilascio del visto di conformità sui Modelli 730

Con la Circolare n. 15 del 25 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha diramato le ultime istruzioni anche in merito al rilascio del visto di conformità sul Modello 730 che i CAF ed i professionisti abilitati devono rilasciare in occasione dell’assistenza fiscale prestata a lavoratori dipendenti e pensionati.

In sostanza il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

  • Della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (CUD; certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale etc.);
  • Degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • Delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze della Documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • Delle detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita;
  • Dei crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione esibita;
  • Dell’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

In particolare è stato specificato che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino cosiddetto “parlante” (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto acquistato, con la Circolare n. 40/E del 30 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che la specificazione sullo scontrino di tale indicazione deve essere soddisfatta attraverso l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, anziché mediante l’indicazione della denominazione del farmaco.

Il requisito dell’indicazione della natura del bene sussiste anche nell’ipotesi in cui, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica riporti una delle sigle SOP o OTC. Inoltre, l’indicazione “med.” o “f.co.”, intese nell’accezione comune come abbreviazione delle parole medicinale o farmaco, equivalgono alla menzione per esteso di tali termini (Ris. n. 10 del 2010).

Inoltre, ai fini del rilascio del visto di conformità, deve essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri come, ad esempio:

  • la copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
  • il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
  • tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 41 per cento e/o del 36 per cento per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Al riguardo, si segnala che per effetto del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, a decorrere dal 14 maggio 2011, ai fini del beneficio della detrazione fiscale non è più prevista la preventiva comunicazione al COP e l’indicazione del costo della mano d’opera nella fattura.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 novembre 2011, è stata indicata la documentazione necessaria per avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, per i lavori iniziati a decorrere dal 14 maggio 2011, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è prevista una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.

  •  tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55 per cento per le spese per la riqualificazione energetica. Si precisa che in base alle previsioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, a decorrere dal 14 maggio 2011, ai fini del beneficio della detrazione fiscale non è più prevista l’indicazione separata del costo della mano d’opera nella fattura;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), del TUIR (articolo 40, comma 9, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214).

Il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta. Al riguardo, la circolare n. 26/E del 31 maggio 2005 ha chiarito che, il soggetto che presta l’assistenza fiscale potrà qualora abbia già verificato la documentazione in relazione ad una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l’esibizione.

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo l’ammontare dei redditi da lavoro dichiarati nel modello 730 che deve corrispondere a quello esposto nelle certificazioni (CUD). Inoltre, non devono essere effettuate valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

In considerazione di quanto affermato il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati, raccomandata all’inquilino, come prescritto dall’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23 del 2011), né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta.

Ad esempio, il contribuente può autocertificare:

  • la destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma, ai fini della detrazione degli interessi passivi derivanti da contratto di mutuo;
  • la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per se stesso e per i familiari a carico risultanti dalla documentazione sanitaria rilasciata dagli organi abilitati all’accertamento dell’invalidità.

Inoltre, il contribuente può autocertificare il permanere della sussistenza dei requisiti richiesti, qualora il CAF o il professionista abilitato sia già in possesso della documentazione perché prodotta in anni precedenti.

a cura di Paolo Ricci e Luca Ricci