Inutile fuggire per evitare le notifiche del fisco

In caso di trasferimento, il contribuente deve tenere sempre informato l’ufficio tributario circa il proprio domicilio fiscale, comunicando le eventuali variazioni di indirizzo.

A stabilirlo è la sentenza n. 8637 del 30 maggio 2012 della Corte di Cassazione sezione tributaria affermando che “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui all’art. 60, comma 1 lett. e, d.p.r. 600/1973 (Cass. 1206/09)

Pertanto, in caso di trasferimento non comunicato al Fisco, l’ufficio potrà legittimamente continuare a inviare le notifiche nell’ultimo domicilio fiscale noto.

Ecco brevemente i fatti.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice del gravame, nel rigettare l’appello proposto dall’Ufficio, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di illegittimità delle cartelle di pagamento, ai fini IRPEG e ILOR relative agli anni 1994 e 1995, impugnate dal contribuente per difetto di notifica degli avvisi di accertamento.

La società destinataria era risultata sconosciuta al dichiarato domicilio fiscale e il procedimento di notificazione non era proseguito presso il risultante domicilio del legale rappresentante, ma si era perfezionato ai sensi dell’art. 60, d.P.R. n. 600/73.

Secondo la sentenza della Cassazione, all’Amministrazione finanziaria non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio e la sua inosservanza non comporta, in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista nei confronti del contribuente (nel caso di specie notifica al legale rappresentante della società, indicato negli atti, presso la sua residenza sita in un comune diverso dal domicilio fiscale dell’ente).

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, comma 1, c.p.c..

Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente.

Ricordiamo che il contribuente ha la facoltà di comunicare all’Agenzia delle Entrate un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (ad esempio lo studio del proprio commercialista), dove ricevere la notifica degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate (“domicilio eletto”).

A seguito della citata sentenza, la mancata comunicazione, originaria o successiva, del domicilio fiscale da parte di una società legittima il fisco ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente ricorrendo alla forma semplificata ex art. 60 DPR 600/1973.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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