Professionista infedele? Paga il cliente!

Il contribuente paga le imposte e gli interessi nel caso in cui il suo intermediario fiscale abbia presentato una dichiarazione infedele e, per questo, sia stato condannato per truffa in sede penale. Non sono invece dovute le sanzioni.

Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8630 del 30 maggio 2012 che è intervenuta per decidere nell’ambito di una controversia che vede un contribuente vittima della condotta poco chiara del suo commercialista che aveva presentato una dichiarazione infedele (e per questo condannato).

Riassumiamo brevemente i fatti accaduti e le principali motivazioni della decisione della Cassazione.

A seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2002, con la quale veniva richiesto il pagamento di alcune somme a titolo di Irpef, addizionale e interessi, un contribuente impugna una cartella di pagamento, deducendo di essere stato vittima della condotta truffaldina del proprio intermediario fiscale.

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso annullando l’atto impugnato. I giudici di appello riformano in parte la sentenza, ritenendo dovute le imposte ad eccezione degli interessi e delle sanzioni, secondo il disposto dell’articolo 6 c.3 del Dlgs 472/1997 che recita che il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

Il ricorrente deduce tra le altre cose, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 10 della L. 212 del 2000 (statuto del contribuente) sostenendo che le regole della trasparenza, della buona fede, della collaborazione e soprattutto dell’affidamento che si applicano nel rapporto tra intermediario e soggetto passivo escludono la persistenza di un “obbligo tributario che discende dalla condotta delittuosa altrui”. E sulla base di tale assunto si impone l’inapplicabilità di sanzioni e interessi ma anche l’inesigibilità del tributo.

La sezione tributaria della Cassazione ha osservato che l’articolo 10 della L. 212 del 2000  dispone che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora al contribuente nel caso in cui egli sia confermato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dell’amministrazione medesima.

L’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazione dei redditi però non valgono ad annoverare l’intermediario tra i pubblici amministratori, né tantomeno ad inquadrare il rapporto tra l’intermediario ed il contribuente in ambito pubblicistico.

Per tale motivazione, la fattispecie in esame esula dal disposto dell’articolo 10 della L. 212 del 2000 e va inquadrata nell’ambito dell’articolo 6 c.3 del Dlgs 472/1997. Tuttavia, tale esimente opera limitatamente alle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, e non per gli interessi che costituiscono in ogni caso accessori del tributo, e non hanno carattere sanzionatorio (vedi Cassazione 23555 del 2006).

La condotta del professionista, inoltre, non determina l’estinzione dell’obbligo tributario né tantomeno muta i termini della questione in relazione all’obbligo relativo al pagamento dell’imposta, in quanto l’obbligo, non va identificato nel comportamento penalmente illecito dell’intermediario, come presunto dal contribuente, ma va ricercato nella percezione di redditi da parte del contribuente stesso.

In buona sostanza, la mancanza di un comportamento colposo, da parte del contribuente titolare del rapporto tributario, può solo giustificare l’esclusione dal pagamento delle sanzioni ma non incide sull’obbligo del pagamento del tributo.

Autore: Antonino Slavaggio – Centro Studi CGN
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