Abbiamo visto nell’articolo precedente che dal 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello sviluppo economico che prevedono nuove modalità d’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA per i soggetti esercenti attività di:
- agente d’affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- mediatore marittimo;
- spedizioniere;
nonché la definitiva soppressione dei relativi Ruoli (ora sostituiti dal Registro Imprese).
E’ utile precisare subito che le nuove procedure non modificano i requisiti professionali richiesti, ma riguardano soprattutto le modalità di comunicazione con la Camera di Commercio.
In questo primo articolo andremo ad analizzare le nuove modalità per gli agenti e rappresentanti di commercio, riepilogando contestualmente anche i requisiti, le modalità di presentazione della SCIA ed i costi da sostenere. In seguito andremo ad analizzare tutte le altre attività.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, si possono presentare 3 casistiche: le nuove iscrizioni, i soggetti già in attività prima del 12 maggio 2012 e le persone fisiche non in attività.
Nuove iscrizioni
Ì soggetti che intendono iniziare l’attività di agente e/o rappresentante di commercio, devo presentare esclusivamente per via telematica tramite la procedura “COMUNICA”, una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), compilando l’apposito modello ministeriale.
Tale SCIA dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione o di inizio attività al Registro delle Imprese corredata dalle certificazioni e delle dichiarazioni previste dalla Legge. La data di inizio di attività dovrà obbligatoriamente coincidere con la data di presentazione della domanda.
E’ prevista, se del caso, la presentazione di una SCIA per ogni unità locale operativa.
Soggetti in attività prima del 12 maggio 2012
Le imprese che, alla data del 12 maggio 2012, risultano iscritte al Registro delle Imprese per l’attività prevista dal decreto, dovranno inviare entro il 12 maggio 2013 un’apposita comunicazione al Registro delle Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali, nonchè ai soggetti abilitati che svolgono tali attività per conto dell’impresa.
Persone fisiche non in attività
Coloro che risultano iscritti ai Ruoli soppressi ma che attualmente non svolgono l’attività possono, entro il 12 maggio 2013, iscriversi nell’apposita sezione REA; tale adempimento, come vedremo nei prossimi articoli, non riguarda gli spedizionieri.
Dopo questa breve introduzione, andiamo ora a riepilogare chi è l’agente/rappresentante di commercio, quali sono i requisiti richiesti per esercitare l’attività e quali adempimenti sono obbligatori ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
Con il contratto di agenzia, l’agente assume stabilmente e verso retribuzione, l’incarico di promuovere contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). L’agente opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione e a proprio rischio tanto che, di regola, egli stesso è un imprenditore commerciale.
Non ha il potere di concludere il contratto che ha promosso e per il quale ha messo in contatto le parti. Il rappresentante di commercio è un agente di commercio che può concludere affari in nome e per conto dell’impresa mandante.
Facciamo un accenno anche al procacciatore d’affari, attività spesso confusa con le precedenti: il procacciatore svolge la sua attività per il mandante in modo saltuario ed occasionale senza particolari vincoli (obbligo di esclusività, zone territoriali determinate…) che invece caratterizzano i rapporti tra agente/agente-rappresentante di commercio e mandante.
La principale differenza tra agente/rappresentante di commercio e procacciatore d’affari riguarda quindi il “luogo di lavoro”: quest’ultimo soggetto non svolge l’attività stabilmente e in un ambito territoriale determinato (mentre per i primi è indicato nel contratto d’agenzia).
Con l’entrata in vigore della normativa che ha soppresso il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (D.Lgs n. 59 del 26/03/2010), tutti coloro che intendono esercitare l’attività di agente di commercio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti generali
- requisiti morali
- requisiti professionali
In aggiunta ai requisiti che andremo di seguito ad analizzare, l’esercizio della attività di agente di commercio è sempre incompatibile con:
- l’attività svolta in qualità di dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto
- l’iscrizione al Ruolo mediatori (per soggetti già iscritti al ruolo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 59/2010)
- l’esercizio dell’attività di mediazione
Requisiti generali
- maggiore età
- essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero stranieri residenti del territorio della Repubblica Italiana
- risiedere nella circoscrizione della CCIAA competente per territorio
Requisiti morali
- non essere interdetto, inabilitato
- non essere stato condannato per i seguenti delitti: contro la Pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio; omicidio volontario; furto; rapina; estorsione; truffa; appropriazione indebita; ricettazione; qualunque delitto non colposo per il quale la legge commini una pena tra i due e i cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione penale (L.204/85 art. 5 lett.c)
- non essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia
Requisiti professionali
Si richiede obbligatoriamente il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (ragioniere, perito commerciale, programmatore, perito sezione commercio estero, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di istituti tecnici per il turismo, analista contabile, segretario di amministrazione, operatore commerciale, operatore turistico) o laurea ad indirizzo commerciale (scienze politiche, scienze economiche marittime e statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze economiche e bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze bancarie e assicurative)
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque in qualità di titolare, legale rappresentante, collaboratore familiare, socio lavoratore iscritto all’I.N.P.S. di impresa esercitante l’attività di commercio, somministrazione, produzione o di artigianato di produzione
- aver frequentato un apposito corso professionale e superato il relativo esame finale
- essere iscritti al Ruolo di Agenti e Rappresentanti di Commercio prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 59/2010
Dopo aver verificato l’esistenza di tutti i requisiti richiesti, l’attività di agente/rappresentante di commercio è denunciabile contestualmente all’inizio attività al Registro delle Imprese.
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” entrato in vigore l’8 maggio 2010 ha soppresso il Ruolo degli agenti di affari in mediazione ed il Ruolo agenti e rappresentati di commercio, mantenendo comunque l’obbligo di possedere i requisiti professionali e morali previsti dalle leggi 39/1989 e 204/85.
La Legge 122 del 30 luglio 2010 ha sostituito la dichiarazione d’inizio attività (DIA) con la “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ – SCIA”. La segnalazione deve essere presentata contestualmente al modello previsto per il Registro delle Imprese (modello I1 – I2 – UL – S5 – P) quale denuncia di inizio dell’attività di agente di commercio.
Ricordiamo nuovamente che la data di inizio attività presente sul modello deve coincidere con la data di presentazione della “SCIA”: una discordanza sulle date comporta il completo rigetto dell’istanza.
Devono presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività):
- le persone fisiche secondo residenza
- le società secondo sede legale
- L’iscrizione al Registro Imprese per l’attività di agente di commercio è subordinata alla presentazione contestuale della SCIA” con la quale l’impresa (persona fisica o società) dichiara sotto la sua responsabilità:
- il possesso dei requisiti generali
- il possesso dei requisiti morali
- il possesso dei requisiti professionali
- descritti nei paragrafi precedenti
- Come allegato alla pratica andranno obbligatoriamente inseriti:
- Copia documento di identità valido
- Copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari
I costi per l’inizio attività, oltre ai diritti di segreteria ed imposta di bollo previsti per l’adempimento, prevedono il versamento della Tassa di Concessione Governativa per un importo pari a euro 168,00.
Gli importi non sono dovuti per soggetti già iscritti al ruolo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 59/2010.