Per il professionista, una delle prime cose da fare all’atto della cessazione della tenuta della contabilità di un cliente, è quella di comunicare all’Agenzia delle Entrate di non essere più il depositario delle relative scritture contabili.
Lo scopo è quello di evitare un accesso, un’ispezione o una verifica per un contribuente non più cliente dello studio (anche se può essere data dimostrazione dell’avvenuta consegna dei documenti esibendo il relativo verbale).
Si ricorda che gli accessi, le ispezioni e le verifiche nei confronti dei contribuenti sono contemplati dall’art. 52 del D.P.R. 633-1972 per gli accertamenti, le repressioni dell’evasione e delle altre violazioni in materia di I.V.A., disposizione espressamente richiamata dall’art. 33 del D.P.R. 600-1973, per gli stessi motivi ma ai fini delle imposte dirette.
L’obbligato principale all’adempimento è il contribuente, che in base all’art. 35 comma 3 del predetto D.P.R. 633 – 1972, deve dichiarare, entro 30 giorni, la variazione dei dati precedentemente resi noti all’Agenzia delle Entrate nell’inizio attività e/o successive variazioni.
Vale la pena ricordare che il professionista potrebbe, su apposita delega, provvedere alla comunicazione di variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili, presentando il modello AA9/11 oppure AA7/10 a seconda che si tratti di imprese individuali o lavoratori autonomi oppure di soggetti diversi dalle persone fisiche; tuttavia, difficilmente il professionista si farà carico di questa comunicazione per un soggetto che non è più suo cliente, confidando nel fatto che sarà quest’ultimo a provvedere autonomamente.
Una terza soluzione è stata offerta dall’Agenzia delle Entrate che, trattando l’argomento nella Risoluzione n. 65/E del 14.6.2011, ha prospettato la possibilità che il professionista, anche nel caso in cui, motivatamente, sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili, possa comunicare all’Ufficio territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l’avvenuta cessazione del rapporto di deposito, allegando una copia del verbale di consegna delle predette scritture.
Si tratta quindi di un’ottima opportunità per regolarizzare le pratiche in questione.
Autrice: Dott. Rag. Giuseppina Spanò