Il D.P.C.M. dello scorso 6 giugno ha prorogato i termini per i versamenti derivanti da Unico e IRAP .
La proroga riguarda i versamenti di importi a debito relativamente a:
– persone fisiche senza partita IVA
– persone fisiche con partita IVA, soggette o meno agli Studi di settore
– contribuenti diversi dalle persone fisiche, se soggetti agli Studi di settore
Trascorsi i termini ordinari di versamento (18/6 e, per coloro che hanno usufruito della proroga, 9/7), si avvicinano ora i versamenti dovuti con la maggiorazione dello 0,40% e cioè 16 luglio e, sempre per i soggetti che usufruiscono della proroga, il 20 agosto. Si ricorda che la scadenza del 20 agosto è entrata “a regime” con l’art.3-quater del recente D.L. n.16 del 2/3/12, introdotto in sede di conversione dalla L. n.44 del 26/4/12.
Possono beneficiare della proroga:
- le persone fisiche, in qualità di contribuente privato, imprenditore o lavoratore autonomo, soggetti o meno a Studi di settore;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, Società di persone o di capitali) che esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 ovvero siano tenuti al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico/Irap 2012, entro il 18 giugno 2012;
- i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5 (ad es. società di persone e studi associati), 115 (trasparenza tra società di capitali) e 116 (trasparenza a ristretta base societaria) del TUIR a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente. Si osserva che in presenza di soci o associati persone fisiche la proroga opera già in automatico per effetto della prima previsione; questa specifica previsione, infatti, opera laddove siano soci persone giuridiche non soggette agli studi di settore.
La proroga interessa il versamento a saldo e in acconto di IRPEF, IRES, IRAP, addizionali regionale e comunale all’IRPEF, saldo IVA per coloro che presentano il modello unificato, contributi previdenziali IVS e INPS, saldo e acconto della cedolare secca, imposta del 20% per i redditi a tassazione separata, imposte sostitutive per il regime delle Nuove iniziative produttive e per il saldo e acconto delle imposte dovute dai contribuenti minimi, IVIE, IVAFE, diritto camerale e altre ancora.
Si ricorda che, a seguito dell’aggiornamento del software Ge.Ri.Co. dello scorso 6 luglio (versione 1.0.2), è possibile, per i contribuenti assoggettati a Studi di settore, provvedere al versamento delle imposte dovute a seguito dell’adeguamento entro il 20 agosto e senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
Il ricalcolo del secondo acconto.
Le nuove normative varate dallo scorso dicembre impongono la rideterminazione del calcolo degli acconti per quanto riguarda le società in perdita, i beni a ai soci e gli immobili locati di interesse storico artistico.
– Società in perdita sistemica: i soggetti non “di comodo” nel 2011, dovranno verificare l’esistenza di perdite nel triennio 2008-2010 e, in caso affermativo, considerarsi “di comodo” per il versamento dell’acconto. L’Amministrazione finanziaria ha disposto la presentazione di una istanza entro il termine di pagamento della seconda rata di acconto, dovuta per il 30 novembre 2012. L’accoglimento dell’istanza concede alla società il versamento al 30 novembre dell’acconto ricalcolato secondo le nuove disposizioni (applicazione dell’IRES al 38%).
– I beni aziendali concessi in uso a soci e familiari dell’imprenditore, se hanno un corrispettivo annuo inferiore al normale valore di mercato, non sono deducibili per l’impresa e costituiscono invece un “reddito diverso” per il socio o il familiare, da considerare nella determinazione dell’acconto 2012. Il D.L. 138/2011 stabilisce che l’acconto è pari alla differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene. La società non può dedurre tali beni ma dovrà comunicare le generalità del socio o del familiare che li utilizza; la Comunicazione va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, ma per questo 2012 è slittata definitivamente al 15 ottobre.
Gli acconti 2012 (rideterminati come se la norma fosse in vigore già dallo scorso anno) possono essere versati in sede di 2° acconto (entro il 30/11), maggiorando l’importo che si sarebbe dovuto versare entro il 09/07 con gli interessi al 4% ma senza l’applicazione di sanzioni.
– In base al D.L. 16/2012, il reddito degli immobili di interesse storico e artistico locati non si calcola più applicando la minore fra le tariffe d’estimo previste nella relativa zona censuaria. In tal caso, il reddito imponibile è pari al maggiore importo fra la rendita catastale rivalutata e il 65% del canone di locazione.
Stessa procedura per gli immobili patrimonio (non strumentali) di proprietà delle imprese. Anche qui, benché la novità fiscale intervenga a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, bisogna tenerne conto nel determinare gli acconti IRPEF e IRES 2012.
Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN