La proroga del versamento anche per il Diritto camerale annuale

Il differimento si applica anche ai pagamenti da eseguire con la maggiorazione dello 0,40%. Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 0148508 del 28 giugno conferma anche per il versamento del Diritto camerale annuale il differimento dei termini di versamento così come previsto per le imposte derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012.

La proroga è usufruibile da tutti i contribuenti persone fisiche, anche se non soggetti agli studi di settore e dai contribuenti diversi dalle persone fisiche (società di persone e di capitali), se sono soggetti agli studi di settore.

In sede di conversione del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012  nella L. n. 44/2012, è stato  portato a regime il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1 al 20 agosto di ogni anno.

Per effetto di quanto sopra, quindi, analogamente allo scorso anno, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.
Tali versamenti devono essere eseguiti:
entro il 9 luglio 2012 (invece del 18 giugno 2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012 (invece del 18 luglio 2012), con la maggiorazione dello 0,4%.

Le imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti, imprenditori commerciali iscritti nella sezione ordinaria), anche se non soggetti agli studi di settore e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo Decreto di approvazione (attualmente 5.164.569 euro) potranno corrispondere il diritto annuale CCIAA entro il prossimo 9 luglio, ovvero entro il prossimo 20 agosto corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.

Dovranno invece  procedere al versamento nei termini originari tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore oppure che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro e le società semplici, agricole e non, iscritte nella sezione speciale del registro, in quanto non esercenti attività d’impresa e, come tali, non soggette agli studi di settore.

Autrice: Rita Martin – Centro Studi CGN