L’ANIA, in relazione alla disciplina tributaria afferente le polizze assicurative, con proprio comunicato del 5 luglio 2012, ha fornito alcune precisazioni relative al rapporto che intercorre tra l’imposta di bollo introdotta dall’art. 19 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, e l’IVAFE, ovvero l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero. Queste ultime, infatti, se emesse da un’impresa estera e affidate in amministrazione a un intermediario residente, sono soggette all’imposta di bollo ordinaria e non all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Secondo quanto precisato dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, la relazione che c’è tra l’imposta di bollo e l’IVAFE è di alternatività. Al riguardo, l’ANIA ha precisato che l’IVAFE non è dovuta per le polizze di assicurazione:
- emesse da imprese estere che richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed esercitino la facoltà prevista dall’art. 26-ter del D.P.R. 600/73;
- emesse da imprese estere e affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente.
Si ricorda, in merito, che il comma 7, art. 3, D.M. 24 maggio 2012, ha stabilito che le imprese aventi sede fuori dal territorio dello stato, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, possono applicare il bollo ordinario, con le medesime modalità previste per le imprese nazionali, sulle comunicazioni relative a polizze emesse da tali imprese e stipulate da soggetti residenti in Italia, purché:
- abbiano richiesto l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale;
- esercitino la facoltà prevista dal comma 3, art. 26-ter, D.P.R. n. 600/73 relativa all’imposta sostitutiva sui redditi derivanti da contratti di assicurazione.
Anche l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 28 del 2 luglio 2012, ha espressamente chiarito che, sotto il profilo tributario, le polizze assicurative emesse da imprese estere sono assimilate a quelle italiane.
Secondo la suddetta circolare, infatti, sono soggette all’imposta di bollo ordinaria (e non all’IVAFE) le polizze emesse da imprese estere ma affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente. In particolare, in tali casi, trova applicazione l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a strumenti finanziari di cui all’art. 13 comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/72, in quanto le attività non si considerano detenute all’estero. Infatti, il mandato ad amministrare obbliga la fiduciaria ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria.
Ne consegue che tali polizze, analogamente a quelle italiane, non sconteranno l’IVAFE ma saranno assoggettate all’imposta di bollo ordinaria.
Sotto il profilo temporale, infine, va ricordato che
- l’IVAFE si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 2011;
- l’imposta di bollo ordinaria sugli strumenti finanziari, introdotta dall’art. 19 del D.L. n. 201/2011, decorre dal 2012.
Pertanto, le imprese estere di assicurazione operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, che abbiano fatto istanza di autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale presentata nel 2012 e opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/73 nel 2011 o in anni precedenti, per il periodo d’imposta in corso al 2011, non sono soggette né all’imposta di bollo né all’IVAFE.
Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN