Sul filo di lana, in Zona Cesarini, a tempo scaduto: molti sono i modi con i quali si può commentare la tempistica che tradizionalmente caratterizza la materia degli Studi di Settore. Una tempistica che, in spregio ai più elementari diritti del cittadino – contribuente, lo mette di fronte a modifiche sia formali che sostanziali dell’adempimento tributario, il che è particolarmente grave alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi mesi (che – si ricorda – prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’accertamento induttivo in caso di infedeltà neppure particolarmente gravi, ancorché determinate da errata compilazione di qualche campo del Modello dello Studio di Settore).
Si tratta di una consuetudine negativa che si spera venga presto abbandonata e che, lungi dal determinare assuefazione, rischia di provocare esattamente l’opposto della compliance auspicata sia del Legislatore che dell’Amministrazione Finanziaria.
Il 10 luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito un Comunicato Stampa col quale viene presa in esame la paradossale situazione che si è venuta a creare per effetto della ripubblicazione – avvenuta solo il 5 luglio – della versione 1.0.2 di GERICO a causa dei malfunzionamenti del software a seguito dei correttivi apportati in conseguenza della “revisione congiunturale speciale” approvata con decreto ministeriale del 13 giugno 2012.
Il calcolo dei ricavi congrui determinato da GERICO 1.0.2 può determinare risultati diversi rispetto alla precedente versione 1.0.1: in questo caso i contribuenti che provvederanno all’adeguamento alla “nuova” soglia di congruità potranno effettuare i versamenti delle relative imposte entro il 20 agosto 2012 senza applicazione della maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Va precisato che la “proroga gratuita” non opera in modo indistinto e generalizzato ma è limitata ai soggetti per i quali GERICO 1.0.2 determina risultati diversi rispetto a GERICO 1.0.1.
Come dovranno comportarsi coloro che abbiano effettuato l’adeguamento ai ricavi calcolati da GERICO 1.0.1 provvedendo al pagamento entro il 9 luglio? È sensato ritenere che l’eventuale maggior adeguamento avverrà senza maggiorazione.
L’indomani, cioè l’11 luglio 2012, è stata diramata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E, che riserva particolare attenzione alla presenza, nell’ambito delle società, degli amministratori e al loro concorso alla stima dei ricavi dell’impresa.
Soprattutto nelle società di minori dimensioni e a compagine societaria ristretta e/o familiare, è frequente la presenza della figura degli amministratori che, nella gestione aziendale, accanto alle funzioni tipicamente connaturate a tale carica svolgono altre attività o ricoprono altri incarichi.
Onde stimare correttamente l’effettivo apporto lavorativo degli amministratori, questi ultimi debbono essere attentamente considerati nella compilazione sia del quadro A che del quadro F.
Più precisamente:
- nel quadro A la percentuale di lavoro prestato deve considerare anche l’eventuale svolgimento di mansioni non tipicamente connaturate alla carica di amministratore, se non specificamente remunerate (se remunerate con compenso specifico viceversa la percentuale relativa al lavoro prestato dall’amministratore dovrà essere proporzionalmente ridotta);
- nel quadro F il compenso corrisposto agli amministratori verrà sterilizzato ai fini del calcolo della congruità (mediante l’indicazione nel campo interno 2 del rigo F16 o 5 del rigo F19).
Tali meccanismi dovrebbero consentire di valorizzare “per teste” l’apporto lavorativo degli amministratori, rendendo irrilevante l’entità dei compensi corrisposti ai fini del calcolo della congruità.
È passato un altro giorno e il 12 luglio 2012 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. 2012/102603 recante “Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del DL n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011”.
Qui, oltre la tempistica, lascia a dir poco perplessi il contenuto del Provvedimento e l’inopinata limitazione dei benefici per l’anno 2011 a una platea ristretta di soggetti beneficiari.
Va infatti subito detto che non tutti i contribuenti potranno avere l’astratta possibilità di godere del regime premiale (che comporta, è bene ricordarlo, la riduzione di un anno dei termini per l’accertamento, l’innalzamento della soglia di tolleranza per l’accertamento sintetico e la preclusione di altri accertamenti presuntivi), ma solo coloro per i quali risulterà applicabile uno dei 55 studi indicati nell’allegato 1 del Provvedimento: sul punto l’Agenzia delle Entrate sembra andare oltre la portata dispositiva della norma, che non prevede alcuna ipotesi di preclusione ma la sola possibilità di differenziare le condizioni di accesso al beneficio in relazione allo specifico studio applicato.
Uno spunto apprezzabile è, viceversa, rappresentato dall’articolo 4 del provvedimento che, dopo aver rammentato che l’accesso al beneficio è subordinato alla “fedele” comunicazione di tutti i dati previsti, afferma che la fedeltà risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni di dati che non comportano la modifica:
– dell’assegnazione ai cluster;
– del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
– del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e coerenza.
Ne consegue che non basterà un qualsiasi errore o una qualsiasi omissione: per la dispersione dei benefici del regime premiale sarà necessario che l’infedeltà comporti un effetto concreto ed incisivo sul calcolo dello Studio in termini di ricavi presunti, di perdita di uno o più indicatori di coerenza o normalità o di assegnazione ad altro cluster.