Il nuovo regime premiale, disciplinato nel Decreto Salva Italia (DL 201/2011) unitamente al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012, prevede una serie di vantaggi per i contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, che risultano coerenti agli indicatori previsti dai relativi decreti di approvazione degli studi e sono in regola con gli obblighi di comunicazione.
In sintesi i vantaggi previsti:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del Dpr 633/1972;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr 633/1972. Tale disposizione, peraltro, non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Dlgs 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
I presupposti per accedere al regime premiale sono due:
- presentare in maniera fedele i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi;
- essere congrui e coerenti rispetto agli indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore.
Il recente provvedimento precisa che la fedele comunicazione dei dati rilevanti risulta rispettata quando eventuali errori o omissione nella compilazione dei modelli non rilevano ai fini:
1. dell’assegnazione ai cluster;
2. del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
3. del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
Una lettura rigorosa della norma porta a concludere che anche lievi scostamenti rispetto all’assegnazione del cluster, alla stima dei ricavi o dei compensi o al posizionamento rispetto agli indicatori, potrebbero vanificare i benefici della norma premiale e ciò anche laddove gli scostamenti non dovessero compromettere l’analisi di “congruità e coerenza” della posizione del contribuente rispetto alla valutazione di Gerico. Il punto, per la sua delicatezza, merita una riflessione. E’ il caso di evidenziare che l’assegnazione del cluster e la stima dei ricavi o dei compensi può leggermente variare in funzione delle molteplici informazioni anche di tipo statistico/informativo contenute nel modelli. Buona parte della dottrina tributaria ritiene che eventuali errori che non influenzano il resoconto di congruità e coerenza effettuato da Gerico siano ininfluenti al fine del riscontro della “fedeltà dichiarativa” come presupposto per accedere al regime premiale previsto dal Dl 201/2011. Sul punto, però, è necessaria una presa di posizione da parte dell’Agenzia.
Dott. Nicolò Cipriani