In merito al presupposto della “congruità e della coerenza” per accedere al regime premiale, il provvedimento precisa che:
1. la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;
2. nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali;
3. nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve presentarsi per entrambi gli studi.
L’anomalia rispetto agli indici di coerenza è un fatto che pregiudica senza rimedio l’accesso al regime premiale. Il provvedimento, però, si presenta lacunoso in quanto non considera i possibili effetti di un’eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica (INE). Gli studi di settore, infatti, analizzano due indici: quelli di normalità economica (il cui mancato adeguamento rileva sulla stima dei ricavi) e quelli di coerenza (senza alcun impatto sull’analisi di congruità).
Nella circolare n. 9/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di affermare che il contribuente si deve considerare “congruo e coerente” quando, pur in presenza di un’anomalia sugli INE, si adegua al dato puntuale che tenga conto anche dei maggiori ricavi connessi agli indicatori di normalità economica, laddove gli indici di coerenza risultino regolari. Nel provvedimento del 12 luglio u.s. si afferma che accedono al regime premiale i contribuenti obbligati agli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore e che la coerenza deve sussistere “per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile”.
La formulazione della norma si presta a due soluzioni:
La prima soluzione, che definirei di tipo letterale, è che la sola constatazione dell’incoerenza (a prescindere che sia riferita a indici o indicatori), indipendentemente da quale sia la scelta del contribuente (di adeguamento o meno) è elemento sufficiente per rendere inoperante la disposizione premiale.
La seconda, che definirei pragmatica o storica in quanto tiene conto della prassi dell’Agenzia, è che l’eventuale adeguamento in dichiarazione del contribuente al “puntuale” possa “regolarizzare” l’eventuale incoerenza rispetto agli INE, e quindi rendere accessibile il regime premiale. La seconda soluzione sembra ottenere maggiori consensi all’interno della dottrina tributaria anche se il dato letterale del provvedimento giustifica una posizione più rigida rispetto alla verifica del requisito della coerenza.
Il punto merita un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per il periodo d’imposta 2011 il regime premiale è applicabile ad una platea limitata di soggetti ridotta (55 studi di settore rispetto ai 206 potenziali). Più in particolare, sono stati selezionati gli studi tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra: indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro; di efficienza e produttività del fattore capitale; di efficienza di gestione delle scorte; di redditività; di struttura. A questi sono da aggiungere i soggetti con tre diverse tipologie di indicatori che siano contemporaneamente riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia
Ecco i codici di riferimento:
TG98U (Riparazione di beni di consumo nca); UD05U (Produzione e conservazione di carne); UD11U (Fabbricazione olio di oliva e di semi); UD15U (Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati); UD17U (Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica); UD22U (Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche); UD23U (Laboratori di corniciai); UD25U (Concia delle pelli e del cuoio); UD29U (Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia); UD30U (Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici); UD31U (Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali); UD36U (Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro); UD37U (Costruzione e riparazione di imbarcazioni); UG38U (Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio); UG52U (Confezionamento di generi alimentari e non); VG36U (Servizi di ristorazione commerciale); VG37U – (Bar, gelaterie e pasticcerie); VM01U (Commercio al dettaglio di alimentari).
Poi ancora:
UD39U (Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici); UD40U (Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici); UD41U (Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio); UD42U (Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica); UD43U (Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi); UD44U (Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette); UD46U (Fabbricazione di prodotti chimici); UD49U (Fabbricazione di materassi); VD01U (Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria); VD02U (Produzione di paste alimentari); VD03U (Molitoria dei cereali); VD04B (Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini); VD06U (Fabbricazione di ricami); VD07A (Fabbricazione di articoli di calzetteria); VD07B – Confezione ed accessori per abbigliamento); VD08U (Fabbricazione di calzature, parti e accessori); VD09A (Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno); VD09B (Lavorazione del legno); VD10U (Confezione di biancheria); VD12U (Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria); VD13U (Nobilitazione dei tessili); VD14U (Produzione tessile); VD16U (Confezione su misura di vestiario); VD18U (Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta); VD19U (Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole); VD20U (Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo); VD21U (Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista); VD24U (Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia); VD26U (Confezione di vestiario in pelle); VD27U (Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria); VD28U (Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro); VD32U (Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici); VD33U (Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria); VD34U (Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie); VD35U (Editoria, prestampa, stampa e legatoria); VD38U (Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi); VD47U (Fabbricazione di articoli in carta e cartone).
Dott. Nicolò Cipriani