Dodici mesi di tempo in più ai professionisti per decidere in merito alla copertura assicurativa.
Dal 13 agosto 2012 architetti, ingegneri, geometri, notai, avvocati, commercialisti, ossia tutti i liberi professionisti avrebbero dovuto stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa a tutela di errori professionali.
A stabilirlo è la Legge n. 148/2011 (di conversione del Decreto 138/2011) che, al riguardo, prevede:
– l’obbligo di stipulare un’assicurazione privata per la responsabilità civile, a partire dal 13 agosto 2012;
– l’obbligo di indicare al cliente i dati della polizza assicurativa al momento del conferimento dell’incarico.
Salva la proroga per la stipula della polizza assicurativa, il quadro della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 138/2011 sembra definito. In particolare, in base al decreto attuativo, sono specificate le modalità di accesso e il tirocinio, la concorrenza e la pubblicità nonché la formazione continua permanente e le procedure disciplinari. Non sembrano, invece, definiti i criteri per la costituzione della società tra professionisti.
La proroga, secondo quanto stabilisce la relazione tecnica al DPR professioni, si è resa necessaria per consentire la negoziazione delle convenzioni collettive previste dallo stesso DPR e garantire, così, una “implementazione coerente e completa”.
Per entrare nel dettaglio della polizza, si ricorda che lo schema del decreto prevede che la copertura assicurativa deve riguardare i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale e dall’attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Si precisa, inoltre, che, ai sensi del D.Lgs. n. 138 e ai sensi del comma 4, art. 9 del D.L. n. 1/2012, è necessario informare debitamente il cliente della copertura assicurativa in suo favore a decorrere dal momento di assunzione dell’incarico, precisando quali siano gli estremi della polizza, il massimale e le eventuali variazioni delle condizioni assicurative. É specificato, inoltre, che la violazione dell’obbligo di informativa costituisce illecito disciplinare.
Per ciò che attiene ai danni soggetti a copertura assicurativa, sembra che, se da un lato, ai sensi dell’art. 5 dello schema del decreto, la polizza debba coprire i danni “derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”, la copertura assicurativa, in base al testo dell’art. 3, comma 5, lett. e), del D.L. n. 138/2011 debba essere finalizzata alla “tutela del cliente“. In altri termini, dal combinato disposto di quanto sopra sancito, sembra debba essere necessaria una correlazione fra copertura assicurativa e sussistenza di un rapporto di clientela, rispetto alla quale si pone l’“esercizio dell’attività professionale”. Sempre in merito all’ambito soggettivo della copertura assicurativa, la Relazione illustrativa al regolamento, anche se con riferimento all’oggetto dell’assicurazione riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, esclude dall’obbligo in questione i professionisti che operano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, lasciando liberi gli attori “di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l’obbligo di assicurazione”.
A partire dai soggetti obbligati a stipulare una polizza a copertura dei rischi professionali, quindi, nonostante le correzioni apportate in sede di approvazione del DPR, rimangono aperti molti dubbi, le cui soluzioni sembrano essere rimandate soltanto alla data di entrata a regime dell’obbligo in esame.
Autore: Massimo D’Amico – Centro Studi CGN