La questione nasce da un quesito formulato da uno Studio all’Agenzia delle Entrate, con il quale si chiede di conoscere se l’annotazione nel registro IVA di un documento riepilogativo di tutte le fatture emesse e/o ricevute, il cui importo totale non superi € 300,00, con le caratteristiche di cui all’art. 6 del DPR 695/1996 (modificato recentemente dal D.L. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011) sia compatibile con la corretta registrazione degli incassi e pagamenti. La questione riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo, nell’ambito della contabilità semplificata, e nello specifico se la semplificazione di cui all’art 6 citato sia compatibile con la corretta annotazione nel registro IVA anche degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito.
L’Agenzia delle Entrate tratta l’argomento nella risoluzione n. 80 del 24 luglio 2012 e sostiene che, in caso di opzione per la contabilità semplificata, il documento riepilogativo emesso per le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro può essere utilizzato non solo per registrare le operazioni ai fini IVA, ma anche per annotare i relativi incassi e pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale.
L’aspetto fondamentale da tener presente, però, e che costituisce la novità della risoluzione, è che le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel predetto documento, siano state tutte saldate. Non è quindi sufficiente, come sostiene la parte scrivente il quesito, elencare le fatture emesse e/o ricevute in un unico documento e annotare a fine anno il mancato incasso/pagamento di una singola fattura.
L’Agenzia coglie l’occasione per riepilogare i passaggi fondamentali della normativa in esame. L’art. 19, comma 1, del DPR n. 600/1973 prevede per gli esercenti arti e professioni l’annotazione cronologica, in apposito registro, delle somme percepite nell’esercizio dell’arte o professione. Il DPR n. 695/1996, all’art. 3, comma 1, semplifica la tenuta della contabilità prevedendo che il registro il cronologico può non essere tenuto se nei registri IVA vengono effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini del tributo sul valore aggiunto. Il principio di cassa di cui all’art. 54 del TUIR viene garantito, in caso di mancato incasso dei compensi o di effettivo pagamento delle spese, riportando, nei registri in esame e in riferimento alle singole operazioni, l’importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti.
Dall’analisi normativa effettuata è possibile affermare che nei registri IVA vanno annotate sia le operazioni rilevanti ai fini IVA, sia (in apposite sezioni) i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale. Restano fermi i termini di registrazione previsti dagli artt. 23 e 24 del DPR n. 633/1972.
In definitiva:
- l’art. 6 del DPR n. 695/1995 dispone che le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, possono essere annotate attraverso un documento riepilogativo, nel quale vanno indicati i numeri delle fatture e, distinti secondo l’aliquota applicata, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell’imposta;
- la risoluzione n. 80/2012, ammette tale semplificazione anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, purché gli stessi siano annotati in una sezione separata del registro IVA.
- deve essere sottolineato che l’art. 3 del DPR n. 695/1996, nel prevedere la condizione dell’annotazione separata all’interno dei registri IVA, rinvia espressamente all’art. 19 del DPR n. 600/1973. Ne deriva che è necessario registrare distintamente, ancorché nell’unico registro IVA, ogni operazione rilevante ai fini sia dell’IVA che delle imposte dirette.
L’Agenzia fonda la propria posizione per motivi di omogeneità. Infatti si legge nella risoluzione che “… il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state tutte saldate”. Si prosegue sostenendo che “In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell’ultimo incasso e/o pagamento”.
L’annotazione separata rimane necessaria per le fatture attive e/o passive non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo, anche se di importo inferiore a 300 euro.
E’ bene ricordare, infine, che le singole fatture vanno conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche per consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.
Autore: Dott. Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN