Come si sa, la scheda carburante, regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977, è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo.
La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
Non può essere utilizzata in caso di acquisti effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università:
in questi casi è obbligatorio che il gestore emetta regolare fattura.
Ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, la scheda carburante, mensile o trimestrale, va regolarmente registrata nel registro degli acquisti riportando il periodo cui si riferisce, il numero di protocollo attribuitole e l’ammontare dell’operazione distinto in imponibile e IVA.
È necessario che sia compilata una scheda carburante per ogni autoveicolo, anche nel caso in cui il bene utilizzato non sia di proprietà dell’utilizzatore.
Vi devono inoltre essere indicati gli estremi di individuazione del veicolo e dell’acquirente:
– Nome e cognome, ovvero denominazione o ragione sociale, del soggetto utilizzatore
– Tipo, modello, targa o numero del telaio dell’autoveicolo
È poi l’addetto al distributore stradale che annota sulla scheda, all’atto di ciascun rifornimento, la data dell’acquisto, l’importo al lordo dell’IVA e la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell’esercente e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione, apponendovi poi la propria firma.
Nel documento vanno poi indicati i chilometri iniziali e quelli finali, relativamente al periodo per il quale è emesso (mensile o trimestrale).
Nel caso di acquisti di carburante effettuati da dipendenti che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere
gli estremi di individuazione del veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo e dell’impresa soggetto d’imposta. Si precisa che l’indicazione
dei chilometri percorsi va riferita esclusivamente ai consumi afferenti l’attività d’impresa.
L’art.7 c.2 lett. p) del D.L. 70/2011 ha introdotto la possibilità di evitare la compilazione della scheda carburante, nel caso in cui il pagamento avvenga esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate.
Al riguardo, rimangono ancora, ad oggi, seri dubbi circa la possibilità di detrazione l’IVA.
È fondamentale compilare il documento correttamente, in tutti i dati richiesti, al fine di non incorrere in sanzioni: la mancata indicazione di uno degli elementi richiesti dalla normativa comporta la ripresa a tassazione del costo dedotto e dell’IVA detratta.
Al riguardo si è pronunciata, per ultimo, la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 912/2012. Il caso riguardava un contribuente che era stato denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di falsi documenti in quanto aveva dedotto le spese per consumo di benzina attraverso schede carburanti che riportavano una serie di imprecisioni e dati inesatti tali da far ipotizzare che le spese non corrispondessero al vero. Più precisamente:
– mancavano i chilometri percorsi;
– i rifornimenti erano effettuati in giorni in cui l’impianto era chiuso;
– il consumo medio dichiarato nelle schede era nettamente superiore a quello indicato dalla casa costruttrice;
– i gestori dell’impianto di distribuzione hanno disconosciuto sigle e firme apposte.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN