RED si, RED no

L’art.13 della Legge 412/1991 prevede che l’INPS debba annualmente verificare le situazioni reddituali dei soggetti che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che incidono sulle prestazioni pensionistiche. Deve inoltre, entro l’anno successivo, provvedere a quanto eventualmente corrisposto in eccedenza ai contribuenti.

Nei confronti di tali soggetti l’Ente invia apposite comunicazioni affinché possano essere dichiarati tutti i redditi necessari per poter effettuare tali verifiche.

Per la campagna RED 2012 devono essere dichiarati tutti i redditi percepiti nell’anno d’imposta 2011 dai contribuenti pensionati, ma non tutti sono obbligati alla compilazione dello stesso.

Analizziamo nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, partendo dalla regola generale secondo la quale il soggetto che ha presentato la dichiarazione reddituale – 730 o Unico – e che non possiede altri redditi se non quelli esposti in dichiarazione, non è obbligato alla presentazione del RED. Si tratta dei soggetti percettori di:

–      Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

–      Redditi esenti

–      Redditi soggetti a tassazione separata

–      Redditi che hanno quote escluse dalla tassazione

–      Redditi che nel RED devono essere individuati singolarmente, ma che in dichiarazione si sommano ad altri

–      Redditi che nel RED devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali, mentre in dichiarazione vanno indicati al lordo

Ma quali redditi nello specifico indicare?

Indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione reddituale, il soggetto interessato deve presentare il modello RED se nel 2011 è titolare anche di uno dei seguenti redditi:

–      di lavoro dipendente prestato all’estero, se tale reddito non deve essere indicato nel modello reddituale

–      di lavoro autonomo, anche se dichiarato in 730/unico

–      di capitale (interessi bancari, BOT, CCT ecc.)

–      prestazioni assistenziali esenti da IRPEF

–      altri redditi che non scontano l’IRPEF

–      quote di pensione trattenute dal datore di lavoro

–      pensioni estere

–      pensioni estere ai superstiti

–      pensioni estere da infortuni sul lavoro

–      rendite vitalizie o a tempo determinato erogate da soggetti residenti all’estero

–      arretrati di redditi esteri

Nel RED tali soggetti devono riportare anche i redditi precedentemente dichiarati in 730 o Unico.

Se il contribuente, oltre alla pensione, possiede ulteriori redditi che determinano l’obbligo di presentazione della dichiarazione, NON deve presentare il RED, sempre che non sia titolare anche di redditi che non vanno inseriti nel modello dichiarativo.

I familiari.

Per alcune prestazioni (es. assegno al nucleo) è rilevante anche il reddito percepito dal coniuge o dai figli.

La richiesta dei redditi dei familiari è segnalata nella matricola.

In caso esista la richiesta del reddito dei familiari, per ognuno deve essere verificata la condizione di obbligatorietà e se per uno di essi risulta l’obbligo di presentazione del RED, questo dovrà essere compilato inserendo i redditi di tutti i componenti.

Nel caso in cui la stringa RED ritenga rilevante e richiesta, se presente, la situazione reddituale del coniuge, il contribuente  ha la possibilità di non dichiarare i redditi del coniuge con conseguente perdita della prestazione collegata.

 

Le dichiarazioni

I modelli RED si distinguono in:

–      RED normale, quando è presente almeno un reddito dichiarato diverso da zero, obbligatorio o facoltativo, anche per un solo soggetto;

–      RED normale/zero RED, quando  i redditi dei soggetti per i quali si richiede la compilazione sono a zero;

–      RED breve/zero RED, quando il contribuente dichiara che né lui né i soggetti per i quali si richiede la compilazione posseggono alcun reddito ;

RED brevi:

–      Rinuncia, quando il titolare dichiara di rinunciare alle prestazioni collegate al reddito, per l’anno d’imposta considerato;

–      Decesso, quando è necessario comunicare l’avvenuto decesso del titolare; in questo caso non va indicato alcun reddito;

–      Espatrio, quando si comunica l’avvenuto trasferimento all’estero del titolare. In tale particolare caso è necessario distinguere:

se l’espatrio è avvenuto nel corso del 2011 deve essere presentata una dichiarazione cartacea all’INPS, tramite patronato, ovvero

se è avvenuto dopo il 31.12.2011 ma prima della data di acquisizione del RED. In tale caso andrà predisposto un RED Normale o breve/zero RED.