Con il Decreto “Crescita e Sviluppo” le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita iva sono considerate Co.Co.Co. qualora ricorrano almeno due dei seguenti tre presupposti:
1) la durata complessiva della collaborazione con il medesimo committente é superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
2) il corrispettivo derivante da tale collaborazione é superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal prestatore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
3) il collaboratore (titolare di partita iva) dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Le possibili conseguenze, nel caso si superassero i precedenti limiti, sono le seguenti:
– in presenza di un “progetto”, la partita iva (cioé la Co.Co.Co. per presunzione di Legge), si trasformerebbe in una “Co.Co.Pro. con partita Iva” applicandosi la disciplina delle Co.Co.Pro.;
– in assenza di un progetto, la partita iva (cioé la Co.Co.Co. per presunzione di Legge), é considerata “rapporto dipendente a tempo indeterminato” sin dalla data di costituizione del rapporto (dunque dalla prima fattura emessa);
– a prescindere dalla presenza o meno di un progetto, se l’attività é svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione é considerata “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” sin dalla data di costituzione (dunque dalla prima fattura emessa).
Tali presunzioni operano ovviamente salvo prova contraria fornita dal committente.
La Legge individua specifici casi di esclusione prevedendo che la presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
1) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell’esercizio concreto di attività;
2) sia svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 18.663 euro per il 2012 (pari a 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e commercianti).
E’ evidente come, soprattutto il primo caso di esclusione, sia un requisito di non agevole individuazione che potrebbe dar luogo a incertezze e contestazioni.
In realtà esiste un terzo caso di esclusione che prevede che la presunzione non operi con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali subordinate a iscrizione in ordini ovvero in registri, albi, ruoli o elenchi professionali. Tuttavia, tale terzo caso di esclusione, è ancora poco chiaro visto che un elenco di attività dovrà essere individuato con un futuro Decreto Ministeriale.
Una domanda a questo punto può sorgere: cosa è una “Co.Co.Pro. con partita iva”? Si tratta di una nuova tipologia di collaborazione a progetto che presenta, rispetto alla tipologia classica del passato, una differenza sostanziale: il lavoratore ha una partita iva. Le conseguenze nascono ai fini previdenziali e fiscali.
Ai fini previdenziali ci sarà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, i 2/3 saranno a carico del committente, 1/3 a carico del lavoratore. Ma la novità é che, rispetto alle collaborazioni a progetto del passato, del versamento non si occuperà più il committente ma il lavoratore. Come conseguenza sarà naturale che il lavoratore in fattura non dovrà più addebitare il 4% di rivalsa Inps ma i 2/3 del contributo dovuto.
Ai fini fiscali il reddito andrà tassato come reddito di lavoro autonomo (con tenuta della contabilità ai fini Iva), a differenza del contratto di lavoro a progetto classico che veniva tassato come “reddito assimilato a quello di lavoro dipendente”.
Autore:
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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