Sono obbligati alla compilazione del quadro RW di Unico tutti i contribuenti residenti in Italia che al termine del periodo d’imposta per il quale si presenta la dichiarazione detengono all’estero investimenti o attività di natura finanziaria.
Fino all’anno 2009, gli investimenti esteri da dichiarare in RW erano solo quelli attraverso i quali si potevano conseguire redditi imponibili in Italia; tale interpretazione, oggi, è rivolta anche nelle ipotesi in cui la produzione di tali redditi sia solo astratta o potenziale.
A partire dal 2009, pertanto, sono da indicare anche gli investimenti esteri di importo superiore a 10.000,00 euro, indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.
Dovranno quindi essere sempre indicate in RW tutte le attività patrimoniali, compresi gli immobili situati all’estero tenuti a disposizione, gli yatchs, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, a prescindere dal fatto che producano o meno reddito imponibile in Italia.
I trasferimenti da, verso e sull’estero che interessano investimenti e attività di natura finanziaria devono essere indicati anche nel caso in cui, al termine del periodo d’imposta, i contribuenti non detengano alcun investimento o interesse estero, a causa di disinvestimenti o estinzione di rapporti finanziari.
L’obbligo sussiste anche quando il contribuente eserciti all’estero operazioni rilevanti in qualità di imprenditore in contabilità ordinaria.
In caso di attività o investimenti detenuti in comunione, ogni contribuente indicherà la propria quota di competenza.
Cosa indicare e quando:
- Attività finanziarie estere emesse da non residenti
- Titoli pubblici italiani emessi all’estero
- Immobili a qualsiasi titolo detenuti all’estero
- Beni mobili suscettibili di utilizzazione economica (es. opere d’arte, preziosi)
- Attività finanziarie italiane emesse da residenti, solo in caso di cessione o rimborso che generino plusvalenze imponibili art.67 c.1 TUIR
- Titoli di Enti o organismi internazionali equiparati a titoli di Stato, solo in caso di cessione o rimborso che generino plusvalenze imponibili art.67 c.1 TUIR
- Assicurazioni sulla vita e capitalizzazioni con società assicuratrici non residenti, se il contratto non è concluso con un intermediario italiano
Cosa non indicare:
- Attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione a banche, società fiduciarie o altri intermediari professionali
- Contratti conclusi con intermediari professionali
- Valori di depositi e c/c riscossi tramite intermediari professionali
Le novità introdotte dal D.L.78/2010, convertito nella Legge 122/2010
I dipendenti pubblici
L’art.38 del DL78/2010 ha stabilito che i contribuenti i quali svolgono attività all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, ovvero per organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, sono ESONERATI totalmente alla compilazione del quadro RW, LIMITATAMENTE al periodo di tempo in cui viene svolta l’attività all’estero.
Gli altri lavoratori
Sempre il medesimo articolo stabilisce che i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera ed in altri Paesi limitrofi (transfrontalieri e lavoratori in Paesi limitrofi) sono ESONERATI dalla compilazione del quadro RW, LIMITATAMENTE alle attività estere di natura finanziaria (c/c, investimenti patrimoniali, ecc.)
Non esiste tuttavia una lista ufficiale di quelli che sono considerati i “Paesi limitrofi”.
Con la Risoluzione 128/2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla compilazione del quadro RW per diplomatici e frontalieri sussiste qualora essi siano tali al 31 dicembre dell’anno di riferimento e qualora la condizione di lavoratore all’estero sia caratterizzata da un elemento di continuità, riscontrabile se l’attività “oltreconfine” è stata svolta per più di 183 giorni nell’arco dell’anno. Tale periodo di tempo non deve necessariamente essere ininterrotto.
In pratica, al 31 dicembre dell’anno di riferimento il lavoratore “pubblico”, cioè il “diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente “privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una zona di frontiera, o in un Paese limitrofo.
Non è invece necessario che il periodo temporale sia ininterrotto.