Lo scorso 20 settembre l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato nella Circolare 35/E una serie di risposte a quesiti posti nel corso del MAP del 31 maggio 2012. Tra i vari argomenti trattati, al punto 2. della suddetta Circolare vengono fornite risposte in materia di redditi da lavoro autonomo.
In primo luogo, l’Agenzia ammette la detrazione per i soggetti iscritti in albi professionali, relativamente alle spese per la partecipazione a corsi di aggiornamento, incluse quelle di viaggio e soggiorno, inerenti alla formazione continua obbligatoria. Ciò nel rispetto dell’art. 54 c. 5 del TUIR.
Successivamente, l’Agenzia interviene in merito all’utilizzo promiscuo dell’immobile nel quale risiede il professionista.
L’art. 54 c. 3 del TUIR ne stabilisce la deducibilità: l’immobile utilizzato promiscuamente dal professionista è deducibile per il 50 per cento della sua rendita, così come le spese relative ai servizi di tale immobile.
Nella Circolare si esprime l’irrilevanza della porzione dell’immobile utilizzato promiscuamente; la deduzione è ammessa comunque nel limite del 50%.
In merito ai redditi d’impresa, si tratta di ACE e della rilevanza degli utili accantonati a riserva. Trattasi, principalmente, dell’accantonamento a riserva assunto dall’assemblea dei soci nel corso del 2012, ma relativamente all’utile prodotto nel 2011. La variazione in aumento, rilevando ai fini dell’agevolazione ACE, potrà, ai sensi del D.M. 14 marzo 2012 art.4 c. 5, produrre effetti solo per l’anno d’imposta 2012 e quindi necessariamente in Unico 2013.
Parlando poi di società non operative e, in particolare, di soggetti in perdita sistemica (quei soggetti, cioè, che hanno presentato una dichiarazione fiscale in perdita sistemica per tre periodi d’imposta …) si chiarisce che i tre periodi si riferiscono agli anni d’imposta 2009-2010-2011.
Si ricorda che tali soggetti devono barrare l’apposita casella predisposta in Unico 2012, nella sezione dedicata al calcolo della verifica dell’operatività.
Rita Martin – Centro Studi CGN