Rinviato al 2 aprile 2013 il termine per la comunicazione telematica relativa all’utilizzo privato dei beni d’impresa

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2012, n. 2012/133184 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2013 il termine entro il quale effettuare la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci e ai familiari. Tuttavia restano aperti alcuni problemi interpretativi relativi alle penalizzazioni reddituali previste in relazione a tale disciplina, che dovrebbero trovare risposta all’interno degli attesi chiarimenti di competenza dell’Amministrazione Finanziaria.

La comunicazione relativa all’utilizzo privato dei beni d’impresa “slitta” pertanto al 2 aprile. L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato – con il provvedimento del suo Direttore in data 17 settembre 2012 – la proroga della scadenza del termine entro il quale effettuare la prima comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci e ai loro familiari. Il rinvio è di oltre cinque mesi rispetto al termine originario ed è stato disposto, come affermato dal comunicato dell’Agenzia, «tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità della misura».

Come evidenziato nei giorni scorsi sulle pagine di questo blog, gli addetti ai lavori hanno sollevato molte perplessità su aspetti salienti della norma, tali da sollecitare una riformulazione integrale della medesima. L’operazione, così come è stata congegnata, ha lo scopo di incamerare una serie di informazioni finalizzate ad alimentare il fantomatico “redditometro di seconda generazione” pur nella contestuale contraddizione, considerato che nel “tracciato record di dettaglio – socio familiare” allegato al provvedimento direttoriale prot. n. 166485/2011 (vedi “Utilizzo privato dei beni d’impresa. La comunicazione alimenta il redditometro di seconda generazione”), si evidenzia l’invio all’amministrazione finanziaria dai dati identificati del socio utilizzatore anche non persona fisica – dato richiesto sebbene tale informazione non possa essere utilizzata ai fini dei controlli sistematici, che verranno eseguiti esclusivamente sulle persone fisiche, le uniche assoggettabili ad accertamento redditometrico (art. 38 del D.P.R. 600/1973), per cui non si comprende la “ratio” del riferimento a soggetti ai quali il nuovo redditometro non potrà essere applicato.

Questo corposo rinvio permetterà all’Agenzia delle Entrate di riscrivere le istruzioni per chiarire i dubbi rimasti ancora aperti.

L’art. 2 comma 36-sexiesdecies del D.L. 138/2012 convertito in legge 148/2011 dispone infatti che “Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.” Da tale estratto della norma si evince che le spese e i costi dei beni dell’impresa concessi in godimento ai soci non sono deducibili se il prezzo corrisposto da questi ultimi risulti inferiore al valore normale del diritto di godimento dei beni. L’obiettivo della norma è dunque quello di  penalizzare quelle casistiche in cui il bene, utilizzato personalmente dal socio o dal familiare, non risulta “collegato” all’attività d’impresa e di conseguenza non inerente, generando l’indeducibilità dei componenti negativi connessi al suo acquisto e al suo utilizzo. Da ciò deriva che l’obbligo della comunicazione telematica sussiste esclusivamente per i beni non inerenti, dai quali sono certamente escluse le autovetture utilizzate parzialmente per lo svolgimento dell’attività d’impresa, per le quali l’inerenza risulta legalmente predeterminazione dall’articolo 164 del D.P.R. 917/86, in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla circolare 24/E/2012 secondo la quale l’obbligo di comunicazione sussisterebbe per “… tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato” indipendentemente dal collegamento di quel bene/componente economico e l’attività esercitata da parte dell’imprenditore.

Da chiarire inoltre è anche la questione relativa ai finanziamenti dei soci e alle altre forme di capitalizzazione.

Nel provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011 e nella circolare n. 25/E del 2012, l’Agenzia delle entrate ha disposto che la comunicazione deve essere effettuata in relazione a “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”, fattispecie non menzionata nella norma che ha previsto l’obbligo di comunicazione, ma bensì solo nel successivo comma 36-septiesdecies, nel quale ha sancito che l’Agenzia procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni in esame e che, “ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.

Nella menzionata circolare n. 25/E/2012 è stato inoltre asserito che tali dati debbano essere comunicati telematicamente, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento oltre a richiedere l’indicazione dei dati relativi ai finanziamenti ricevuti dai soci, anch’essi non contemplati né dalla norma né dal provvedimento.

Il D.L. 138/2011 prevede inoltre (comma 36-sexiesdecies) “per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell’ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.” Proprio quest’ultimo periodo chiarisce che l’ipotetica esigenza di comunicare i finanziamenti soci e le forme di capitalizzazione (richiesta dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma) non è in grado di generare un reddito diverso per i soci né comportare l’indeducibilità relativa ai beni. Così come nessun reddito diverso può far sorgere il bene, come l’autovettura, per il quale vige la forfettizzazione legale dell’inerenza (art. 164 del D.P.R. 917/86) e inoltre la deducibilità dei componenti negativi è certa, considerato che il medesimo bene si presta per sua stessa natura a un utilizzo personale o familiare. Pertanto, in caso di omissione della comunicazione di questi dati non potrà essere comminata alcuna sanzione, considerando che quella “residuale” (da 258 a 2.065 euro) è specificamente prevista per società e soci che si adeguano alle nuove disposizioni, non deducendo (impresa) e dichiarando il reddito diverso (socio/familiare).

Il rinvio consentirà pertanto agli operatori di affrontare serenamente le rilevanti problematiche connesse a tali adempimenti e all’Agenzia delle Entrate di utilizzare tale intervallo temporale per fornire i necessari chiarimenti in sede interpretativa ed eventualmente normativa. Tuttavia tornano immediatamente alla ribalta le problematiche connesse alla corretta applicazione delle menzionate “penalizzazioni” reddituali, soprattutto in considerazione della scadenza del termine per il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi, i cui conteggi vanno effettuati tenendo in debita considerazione la nuova disciplina.

 

Autore:
Roberto Bianchi – Centro Studi CGN