La società a responsabilità limitata semplificata è appena nata e sono già sorti i primi dubbi e le prime perplessità. In questo articolo andremo a verificare le principali questioni irrisolte, sulla base anche delle prime pratiche ricevute dal Registro Imprese.
La prima questione riguarda il trasferimento di quote.
Il Registro delle Imprese di Padova (uno dei primi a ricevere e protocollare una pratica per una Srls) nella propria Direttiva 4 del 2012, chiede se per la Srls sia ammessa una cessione di quote redatta ai sensi dell’art.36 comma 1-bis della l.n.133/2008 (effettuata dal commercialista), visto che la verifica dell’età anagrafica under 35 in sede di costituzione è un obbligo del solo Notaio. Dalla lettura dell’art.49 della l.not. n.89/1913 si capisce che il Registro Imprese propenda per il diniego verso l’operatività dei commercialisti. Dubbio, questo, che potrebbe trovare la sua logica anche nel n.4 dello statuto standard (s.s.) che colpisce con la nullità il trasferimento delle quote per atto tra vivi ad over 35.
Rigidità del modello standard
Il modello standard approvato non prevede scelte opzionali: è di fatto molto rigido.
Quindi per tutto ciò che non è disciplinabile nell’atto costitutivo troverà applicazione, in quanto compatibile, la corrispondente disciplina del codice della Srl e di conseguenza il contenuto dell’atto costitutivo non può che essere quello predefinito nel modello tipizzato, con conseguente inefficacia di qualsiasi altra pattuizione.
Il Notariato Nazionale, in un proprio comunicato stampa, ribadisce la non modificabilità del modello standard, e osserva anche che per l’atto costitutivo della Srls si devono versare le imposte di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l’apertura della partita Iva e le altre imposte e tasse normalmente dovute.
Il R.M.138/2012 successivamente emanato sembrerebbe contraddire questa interpretazione: si applicano, per quanto non regolato dal modello standard, le norme della Srl ordinaria, ove non derogate dalla volontà delle parti. Valorizzando quest’ultimo inciso c’è quindi chi ha ritenuto modificabile lo statuto. Ma forse non c’è conflitto fra l’articolo del c.c. e il R.M. se si ritiene che la derogabilità si riferisca ai soli tratteggi da completare consentiti dallo stesso s.s. e riguardanti soprattutto la scelta del sistema di amministrazione, consentendo anche l’opzione per l’amministrazione congiunta o disgiunta.
Successione mortis causa
Nel caso di successione mortis causa dell’under 35, bisogna capire quali conseguenze ricadono sulla società. Secondo alcuni, se il successore è over 35, la quota sociale deve essere liquidata o, in alternativa, la società deve essere sciolta. Sembra invece preferibile la tesi secondo cui è ammissibile la successione a favore di over 35 o, addirittura, a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche poiché il divieto è previsto per il solo caso di cessione inter vivos a fini chiaramente anti elusivi.
Incidenza delle perdite
Partendo dal fatto che:
- il capitale minimo della Srls è di 1 euro,
- sono possibili solo conferimenti in denaro,
- nella Srls deve essere versato l’intero importo e indicato il mezzo di versamento,
si deve sottolineare, a chi pensasse di essere agevolato dalla consentita sottocapitalizzazione della società (sino ad 1 euro), che la disciplina della Srls non deroga alla disciplina ordinaria in tema di riduzione per perdite del capitale e conseguente scioglimento della società. Infatti, in assenza di un’esplicita norma di legge, non si può ritenere che la funzione del capitale nella Srls sia degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali, incompatibile con la responsabilità limitata dei soci.
In ottica “bancaria” quello che suscita maggiore preoccupazione è la concreta realizzazione di una Srl semplificata sostenuta dal mondo creditizio: come riportato da diverse fonti, obiettivamente c’è ben poca differenza tra il versamento di 1 euro o 2500 euro; quello che manca, e che va costruita, è la fiducia verso questo nuovo tipo di iniziativa economica.
Requisito anagrafico
E’ dubbio se il compimento del 35° anno di età da parte di uno o più soci abbia conseguenze rilevanti. Sembra che tale vicenda non debba comportare alcuna conseguenza giuridica significativa, né riguardo alla singola partecipazione (esclusione di diritto del socio – obbligo di cessione a persona under 35), né riguardo alla società (scioglimento – obbligo di trasformazione in srl ordinaria). E’ opportuno precisare che il passaggio da Srls a Srl con capitale ridotto o Srl ordinaria non è tecnicamente una trasformazione ai sensi degli articoli 2498 c.c. e ss., ma una semplice modifica statutaria.
Sandro Volpato – Centro Studi CGN