La comunicazione 2012 per l’utilizzo privato dei beni d’impresa da parte dei soci e degli amministratori, allargata ai finanziamenti e alle capitalizzazioni in corso (Agenzia delle Entrate provvedimento direttoriale n. 166485 del 16 novembre 2011 punto 1.3) effettuati dai soci nei confronti della società concedente e comunque riferita ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta, rappresenta una “istantanea” al 17 settembre 2011, introdotta dal nuovo adempimento telematico. Tuttavia le norme antielusive contenute nel DL 138/2011 – in vigore solo dal periodo di imposta 2012 – non saranno applicabili e pertanto, dalla comunicazione di tali informazioni, potranno scaturire “solo” accertamenti ex art. 38 D.P.R. 600/73 per i soci e/o i familiari utilizzatori dei beni o per i finanziatori della società.
Non si tratta del classico adempimento che richiede esclusivamente la segnalazioni di informazioni di facile reperimento, ma di una valutazione ad ampio raggio che lega a doppio filo la posizione dell’impresa (individuale o societaria) a quella delle persone fisiche private che, dalla stessa, ottengono i beni in godimento.
La comunicazione telematica è stata introdotta dal comma 36 sexiesdecies – dell’articolo 2 del DL n. 138 del 2011 – convertito con la Legge n. 148/2011 – che letteralmente prevede «Al fine di garantire l’attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati modalità e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione» mentre l’attività accertativa è stata disciplinata dal comma 36-septiesdecies che recita «l’Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società».
La comunicazione telematica dei beni d’impresa in godimento ai soci è stata costruita su questa disposizione che l’Amministrazione Finanziaria ha specificamente progettato, disponendo che siano le stesse società concedenti o gli stessi soci o familiari utilizzatori – in “autoliquidazione” – a inviare tali informazioni all’Ufficio, semplificando “la vita” all’Agenzia delle Entrate che si troverà recapitate le informazioni richieste direttamente negli archivi dell’anagrafe tributaria, senza dover fare nemmeno un “plissé”.
L’allargamento delle casistiche oggetto di monitoraggio e di segnalazione telematica, introdotta con il provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, rispetto a quelle previste dalla norma antielusione contenuta nell’ art. 2 commi da 36 quinquesdecies a 36 duodevicies del D.L. n. 138/2011, si pone l’obiettivo di ricevere maggiori informazioni in merito all’utilizzo dei beni d’impresa da parte dei soci o dei loro familiari, integrate dalla quantificazione del corrispettivo pattuito per tali utilizzi, che rappresenterà il fulcro sul quale si appoggeranno gli accertamenti sintetici del reddito dei soci e/o familiari utilizzatori. Le medesime considerazioni sono replicabili per l’inserimento, nella comunicazione telematica dei beni d’impresa in godimento ai soci, delle informazioni concernenti i finanziamenti dei soci e le capitalizzazioni erogate nel medesimo periodo di imposta, su cui si coniuga la giustificazione dell’obbligo solidale – seppur succedaneo – di comunicazione telematica disposto dall’art. 2 comma 36 sexiesdecies a carico del concedente o del socio e/o familiare.
Dal “tracciato record di dettaglio – socio familiare” allegato al provvedimento direttoriale prot. n. 166485 /2011 si evincono i collegamenti con il redditometro, tra i quali si segnala l’invio all’amministrazione finanziaria dai dati identificati del socio utilizzatore anche non persona fisica – dato richiesto sebbene tale informazione non possa essere utilizzata ai fini dei controlli sistematici, che verranno eseguiti esclusivamente sulle persone fisiche, le uniche assoggettabili ad accertamento redditometrico (art. 38 del D.P.R. 600/1973).
In merito al bene utilizzato dal socio o dal familiare, le peculiarità significative ai fini dell’accertamento sintetico vanno dalla tipologia di bene che in buona sostanza ricalca, seppur per sommi capi, le categorie di beni rilevanti per il redditometro (autovetture, barche, aerei e immobili), così come le informazioni richieste in merito all’utilizzo a tempo pieno o parziale del bene da parte del socio o del familiare, dati rilevanti in un’ottica “redditometrica”, considerata la simmetria con la parziale neutralizzazione dei coefficienti presuntivi di determinazione reddito in presenza di beni utilizzati congiuntamente ad altri. Tuttavia l’elemento cardine del nuovo adempimento telematico è rappresentato dalla comunicazione del corrispettivo relativo all’utilizzo del bene concesso in godimento, dato obbligatorio espresso in relazione alla durata del diritto personale nel periodo d’imposta considerato.
Ricevuti i dati relativi ai beni concessi in godimento, ai finanziamenti e alle capitalizzazioni (finalizzati a individuare quei soggetti che, seppur privi di un reddito adeguato, hanno finanziato o capitalizzato le società partecipate in misura eccedente rispetto alle loro “dichiarate“ possibilità), l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione ulteriori informazioni – relative al periodo d’imposta 2011 – preziose per supportare le attività di accertamento sintetico. Non va infine dimenticato che per tale annualità è applicabile il redditometro di seconda generazione (articolo 22 decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010) e pertanto sarà necessario garantire la “qualità“ delle informazioni da trasmettere entro il 15 ottobre prossimo con la comunicazione telematica.
Tuttavia, considerate le possibili implicazioni negative e le limitate conseguenze sul versante sanzionatorio (si veda “Utilizzo privato dei beni d’impresa: qui dobbiamo iniziare a capirci!”) non è difficile prevedere diffuse “amnesie” in fase di compilazione della comunicazione telematica, anche se l’effetto “deterrente” per i periodi di imposta in corso e a venire è di certo assicurato.
Autore: Roberto Bianchi – Centro Studi CGN