10 F.A.Q. sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Dal momento che entro il 1 gennaio 2013 tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori dovranno obbligatoriamente effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, rispondiamo ad alcune tra le domande più frequenti relative a tale argomento.  

Che cosa sono le Procedure Standardizzate?

Le procedure standardizzate sono modelli di riferimento per effettuare la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più opportune ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Chi è obbligato ad utilizzare la Procedure Standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori sono obbligati ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate, con le limitazioni previste dall’art. 31 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

Chi ha la possibilità di utilizzare le Procedure Standardizzate?

Tutti i datori di lavoro di aziende che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate, con le limitazioni previste dall’art. 31 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.).

Chi non può utilizzare le Procedure Standardizzate?

Le Procedure Standardizzate non possono essere utilizzate dalle seguenti aziende.

  • Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
  • Aziende che occupano fino a 10 lavoratori le cui attività riguardano:

a)    aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;

b)    centrali termoelettriche;

c)    impianti ed installazioni nucleari;

d)    fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

  • Aziende che occupano fino a 50 lavoratori le cui attività riguardano:

a)    aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;

b)    centrali termoelettriche;

c)    impianti ed installazioni nucleari;

d)    fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e)    esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

Quali categorie rientrano nel computo dei lavoratori occupati?

Ai fini della determinazione dell’organico aziendale, cui è collegato l’obbligo di valutazione dei rischi in base alle Procedure Standardizzate o meno, non devono essere conteggiati:

  • i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
  • i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
  • gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa);
  • i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
  • i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
  • i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
  • i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
  • i lavoratori autonomi;
  • i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
  • i lavoratori in prova.

I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato o indeterminato e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre; mentre il numero dei lavoratori agricoli a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Le Procedure Standardizzate sono già in vigore?

Le Procedure Standardizzate sono state approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il giorno 16 maggio 2012 e, a breve, dovranno essere esaminate dalla Conferenza Stato Regioni. Non appena la Conferenza Stato Regioni emanerà parere positivo, le Procedure Standardizzate potranno essere pubblicate definitivamente con Decreto Interministeriale, entrando così in vigore a tutti gli effetti.

Da quando le aziende fino a 10 dipendenti saranno obbligate ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate?

L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), modificato dal Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi solo fino al 31 Dicembre 2012, comportando così l’obbligo di applicazione delle Procedure Standardizzate a partire dal 1 Gennaio 2013.

Chi è il responsabile della valutazione dei rischi secondo le Procedure standardizzate?

Effettuare la valutazione dei rischi è responsabilità del datore di lavoro che, in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda, coinvolgerà i seguenti soggetti: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (ove previsto), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), i dirigenti e i preposti, i lavoratori e le eventuali altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.

Con quali modalità dovrà essere conservato il documento di valutazione elaborato secondo le Procedure Standardizzate?

Il documento di valutazione elaborato secondo le Procedure Standardizzate deve essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce, in forma cartacea o su supporto informatico; inoltre, deve essere munito di data certa e riportare le firme del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal medico competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento della valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate?

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi, in base alle Procedure Standardizzate o meno, il datore di lavoro può incorrere nella reclusione da tre a sei mesi oppure in un’ ammenda da2.500 a6.400 euro.

E’ previsto, inoltre, un innalzamento della pena con l’arresto da quattro a otto mesi, per

  • aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 334/1999;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni di cui agli art. 7, 28 e 33 del d.lgs. 230/1995;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione/smaltimento e bonifica di amianto;
  • attività con presenza di cantieri temporanei o mobili, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini – giorno.

Sara Leon – Centro Studi CGN